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Ordinanza — n. 33376/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to waiver of legal qualification arguments in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33376/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants inadmissible. The defendants argued that the appellate court should have considered a lesser charge of private violence instead of extortion, despite the existence of a settlement agreement. The court ruled that such appeals are inadmissible because the parties' agreement to settle implicitly waived the right to challenge the legal qualification of facts in subsequent proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the legal qualification of facts in judgments resulting from a plea agreement are inadmissible, as the settlement implies a waiver of all further grievances regarding the facts, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeals plea agreement waiver legal qualification private violence extortion charges cassation procedure settlement consequences procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Torino, con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUTTACI VINCENZO ( CUI 069SE5Q ) nato a ASTI il 04/08/2005 ALONGI MAVERICK ALESSANDRO ( CUI 05LF5TR ) nato a ASTI il 28/01/2000 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 15 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Asti del 9-10-2024, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riduceva le pene inflitte a Buttacci Vincenzo ad anni 4 di reclusione ed C 2000 di multa e, ad Alongi Maverick Alessandro, ad anni 4, mesi 4 di reclusione ed C 2400 di multa perché entrambi colpevoli dei delitti di concorso in estorsione e sequestro di persona.

2. Avverso detta sentenza proponevano distinti ricorsi per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori deducendo con unico motivo comune violazione dell'art. 606 lett.

c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 2) posto che la Corte di appello aveva ratificato l'accordo senza valutare la possibilità di ritenere l'ipotesi meno grave della violenza privata in luogo della contestata estorsione. í\i

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi appaiono essere stati proposti per motivi generici ed oggetto di precedente rinuncia e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero deve innanzi tutto essere evidenziato come nessuna delle due impugnazioni spieghi in alcun modo perché in luogo della ritenuta estorsione il fatto commesso dovrebbe essere qualificato come semplice violenza privata. Inoltre, va altresì rilevato come secondo l'orientamento della Corte di cassazione è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26 settembre 2025 - IL CONSIGLIERE E T. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE 4ngelo —tt DEPO, 1111 TO 08 ui T 225, SECONDA SEZIONE PELNAUS2