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Sentenza — n. 32908/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32908/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32908/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Alessandro Cecera, per essere il reato di cui all’art. 635 cod. pen. a lui contestato estinto per intervenuta remissione di querela. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, eccependo la violazione di legge, dal momento che era stata contestata l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen, art. 625 cod. pen; Sentenza — n. 32908/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Risultano, dunque, ad oggi, procedibili - a querela, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le sole cose esposte alla pubblica fede; - di ufficio, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le altre cose ricomprese nel novero del citato n. 7 dell’art. 625 cod. pen., come sopra testualmente richiamato (profilo circostanziale mai inciso dalle recenti riforme, per quanto attiene alla necessità della querela).

Parole chiave

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remissione della pena prova liberatoria circostanze aggravanti o attenuanti condono delle spese procedurali ricusazione del pubblico ministero principio di pubblicità

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Alessandro Cecera, per essere il reato di cui all’art. 635 cod. pen.
art. 625 cod. pen
7 dell’art. 625 cod. pen., come sopra testualmente richiamato (profilo circostanziale mai inciso dalle recenti riforme, per quanto attiene alla necessità della querela).
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di Cecera Alessandro, nato a Fabriano il 15/11/2005 avverso la sentenza del 09/04/2025 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Alessandro Cecera, per essere il reato di cui all’art. 635 cod. pen. a lui contestato estinto per intervenuta remissione di querela.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, eccependo la violazione di legge, dal momento che era stata contestata l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. punisce, per quanto qui rileva, «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le […] cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625» (ovvero le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»). Secondo il successivo sesto comma della medesima disposizione (come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024, così da uniformare la disciplina della procedibilità per il delitto di furto e per quello di danneggiamento), «Nei casi previsti dal […] secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. […]».

Risultano, dunque, ad oggi, procedibili - a querela, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le sole cose esposte alla pubblica fede; - di ufficio, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le altre cose ricomprese nel novero del citato n. 7 dell’art. 625 cod. pen., come sopra testualmente richiamato (profilo circostanziale mai inciso dalle recenti riforme, per quanto attiene alla necessità della querela).

3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, ai fini della contestazione, non è indispensabile una formula specifica espressa con una particolare enunciazione letterale, né l’indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente la sua precisa enunciazione “in fatto”, di modo che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l’imputato possa avere piena cognizione degli elementi che la integrano (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473-01; Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261-01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455-01; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793-01).

4. Nel caso di specie, la rubrica imputativa ha espressamente ascritto all’imputato la violazione degli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato un bene esistente presso la stazione ferroviaria di Castelraimondo e, come tale, implicitamente ma chiaramente destinato a un pubblico servizio o pubblica utilità (porta in vetro della sala di aspetto). La contestazione riportava, dunque, doverosamente, non solo la specifica indicazione delle relative disposizioni di legge, ma anche una precisa enunciazione “in fatto” per quel che attiene alla destinazione pubblicistica dell’oggetto materiale del reato, così che l’imputato ha potuto avere completa cognizione di quanto contestatogli in relazione a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, rendendo così possibile il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335-01;

Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793-01). Peraltro, non è revocabile in dubbio la destinazione del bene danneggiato, in quanto funzionale all’efficienza del servizio pubblico ferroviario, rivolto alla generalità degli utenti (Sez. 5, n. 20338 del 02/04/2025, Belloni, non mass.; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258726-01; Sez. 5, n. 13659 del 17/01/2011, Termine, Rv. 250163-01).

4. Il Tribunale ha, dunque, ravvisato una (inesistente) sopravvenuta improcedibilità del danneggiamento, dando semplicemente atto della intervenuta remissione di querela, non seguita da alcuna ricusazione, senza alcun ulteriore approfondimento del fatto come riportato nella rubrica imputativa, onde apprezzare in punto di diritto e di fatto la natura e le caratteristiche del bene danneggiato, come delineate nella rubrica imputativa, per quanto rilevanti in tema di procedibilità.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti – ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. – al Tribunale di Macerata, in persona di altro giudice, per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per i