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Sentenza — n. 32898/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against seizure of usury profits, ruling equivalent confiscation applies regardless of asset legality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's seizure of funds from Falcone Mario. The appellant argued that recent Supreme Court rulings required proof of direct causal link to the crime for confiscation. The court rejected this, citing Article 644 of the Criminal Procedure Code which permits equivalent confiscation of usury profits without requiring the seized assets to be illicit.

Regesto Legislator

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Art. 644, last paragraph, Criminal Procedure Code; Art. 444, Criminal Code: In usury cases, equivalent confiscation of profits allows seizure of funds corresponding to the illicit gain regardless of the assets' legal origin.

Parole chiave

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equivalent confiscation usury crime seizure of funds causal link requirement Criminal Procedure Code azione di convalida del sequestro confisca di valori patrimoniali pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 644, last paragraph, Criminal Procedure Code
E tale valutazione appare corretta nella misura in cui applica l’inequivocabile disposto dell’art. 644 ultimo comma cod.
Art. 444, Criminal Code
Art. 13783, 26 September 2024, Supreme Court
Art. 616, Criminal Procedure Code
Alla declaratoriadi inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
art. 616 cod.proc. pen
Alla declaratoriadi inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini
Sez. 1, n. 28999 del 01/04/2010, Giordano
Sul tema, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito come il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in materia di usura, non richiede l'esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato (Sez. 1, n. 28999 del 01/04/2010, Giordano, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE MARIO nato a CUTRO il 29/03/1954 avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIBUNALEdi CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione ed in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari reali, con ordinanza del 20 marzo 2025 respingeva l’appello avanzato nell’interesse di Falcone Mario avverso il provvedimento della Corte di Appello di Catanzaro del 27/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di dissequestro della somma di euro 15.000 disposta nel corso del procedimento per usura a carico del predetto.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Falcone, avv.to Fonte, deducendo, con unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge quanto al sequestro della somma di denaro per non avere il tribunale del riesame tenuto conto dei principi dettati dalla pronuncia delle Sezioni Unite “Massini”e, secondo i quali, la confisca diretta delle somme di denaro può essere disposta solo ove sussista prova della pertinenzialità del denaro rispetto al reato per cui si procede,che, nel caso di specie , doveva essere esclusa. Così che,essendo la somma ablata al Falcone di natura certamente lecita e non derivante dal reato si imponeva il dissequestro della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare essere stato proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve essere escluso che le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato confliggano con i principi statuiti dalle recenti Sezioni Unite Massini (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 -02); detta pronuncia ha affermato diversi principi di diritto stabilendo che: - l a confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto; - l a confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito; - i n caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali.

Così ricostruiti i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nel recente intervento,resta pertanto accertato che la confisca di denaro è diretta soltanto quando sussista prova della derivazione causale del denaro dal reato per cui si procede mentre, è per equivalente, quando tale rapporti di pertinenzialità non sussista; con la rilevanteconseguenza che, solo ove il titolo di reato per cui si proceda consente la confisca per equivalente, sarà possibile aggredire una somma di denaro differente da quella didiretta derivazione causale dal reato produttivo di profitto, altrimenti non potendosi procedere alla apprensione del tantundem.

2. L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio affermare che la decisione del Tribunale dell’appello cautelare reale è corretta stante che detto giudice, alle pagine 2-3 della motivazione, ha spiegato come nel caso in esame si sia proceduto a confisca per equivalente della somma di denaro frutto del profitto illecito conseguito a seguito della consumazione del delitto di usura e non anche a confisca diretta senza, pertanto, che sia decisiva la natura lecita della somma sottratta al Falcone. E tale valutazione appare corretta nella misura in cui applica l’inequivocabile disposto dell’art. 644 ultimo comma cod. proc. pen. che prevede proprio una specifica ipotesi di confisca per equivalente disponendo appunto che:”Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.

E’ pertanto l’espressa previsione della confisca di somme di denaro per un valore corrispondente al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari che consente, nel caso di condanna per tale grave fattispecie delittuosa, di apprendere non soltanto il diretto profitto illecito di derivazione causale dal reato ma, anche, il valore corrispondente in denaro beni od altre utilità, rendendo così irrilevante la natura eventualmente lecita dei beni che vengono appresi. Sul tema, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito come il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in materia di usura, non richiede l'esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato (Sez. 1, n. 28999 del 01/04/2010, Giordano, Rv. 248474 -01) e tale principio deve certamente essere ribadito anche dopoil recente intervento delle Sezioni Unite “Massini”, per cui, in caso di condanna per usura è legittima la confisca per equivalente exart. 644,u ltimo comma, cod. pen. di somme di denaro per un valore corrispondente al profitto del delitto consumato ed in fase preliminare il corrispondente sequestro.

3. Alla declaratoriadi inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ro