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Ordinanza — n. 32896/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32896/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was based on generic grounds rather than specific legal errors. The appellant challenged a plea bargain sentence for attempted robbery and aggravated theft, citing violations of procedural articles regarding the head of accusation. The court ruled that such appeals lack adequate critical reasons and must be rejected ex officio under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it relies on generic grounds without adequate criticism of the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence generic grounds appeal procedural code violations ex officio rejection disdetta per rappresaglia licenziamento per furto abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero l’impugnazione è priva di qualsiasi adeguata ragione di critica della decisione impugnata pur emessa a seguito di patteggiamento; al proposito va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod.proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJARRO DE LA CRUZ ELIZABETH natail 26/08/1997 avverso la sentenza del 03/07/2025 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con sentenza exart. 444 cod. proc. pen. in data 3 luglio 2025 applicava a Najarro De La Cruz Elizabeth la pena concordata tra le parti di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro1.000,00 di multa in ordine ai reati di rapina tentata e consumata, e furto aggravato alla stessa contestati.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità per il capo n. 3 dell’imputazione.

3. Il ricorso è proposto per motivi del tutto generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero l’impugnazione è priva di qualsiasi adeguata ragione di critica della decisione impugnata pur emessa a seguito di patteggiamento; al proposito va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de lla ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 25 settembre 2025 IL CONSIGLIERE E