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Ordinanza — n. 32895/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible when alleging omitted acquittal conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32895/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals filed by Fontò Antonio and Cannone Giovanni inadmissible. The appellants challenged their plea bargain sentences by alleging violations regarding the omission of conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such arguments are non-deducible for appeals against plea bargain judgments and must be dismissed de plano.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Cassation appeals against plea bargain sentences alleging the omission of conditions for acquittal are inadmissible and must be declared non-deducible de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible cassation omitted acquittal conditions non-deducible arguments de plano dismissal motivi di cassazione revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" exart. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento exart. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. FONTO' ANTONIO nato a BRINDISI il 20/02/1977 2. CANNONE GIOVANNI nato a BRINDISI il 26/01/1974 avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 15 luglio 2025 , applicava a Fontò Antonio la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 3.400,00 di multa in ordine al reato di riciclaggio allo stesso contestato ed a Cannone Giovanni quella di anni 1, mesi 6 ed euro400,00 di multa in ordine ai delitti di ricettazione e violazione della misura di prevenzione ascritti a quest’ultimo.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite il difensore avv.to Laura Beltrami deducendo, con unico e comune motivo, violazione dell’art. 606 lett.

c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità ed all’omessa motivazione sulla sussistenza d elle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento.

3. Iricorsi risultano proposti per motivi non deducibili avverso le sentenze di patteggiamento e devono, pertanto, essere dichiaratiinammissibili. Ed invero va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de i ricorrenti a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremilaciascuno.

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 25 settembre 2025 IL CONSIGLIERE EST.