Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible due to improper grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay legal costs. The appellant argued that the lower court failed to adequately motivate the sentencing following a plea bargain, citing general defects in reasoning. However, the Court ruled that under the new procedural law, appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's consent or legal qualification errors, excluding general lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis: Appeals against plea bargain sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general defects in motivation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHARIB MOHAMED ATEF FATHALLAH MOHAMED, nato in Egitto il 07/08/2003 avverso la sentenza del 03/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 03/07/2025, il G.i.p. del Tribunale di Milano applicava, su richiesta del difensore e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., a Mohamed Atef Fathallah Mohamed Gharib la pena di quattro anni di reclusione ed € 1.800,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina pluriaggravata in concorso ai danni di Yen Sun di cui al capo a) dell'imputazione e di rapina pluriaggravata in concorso ai danni di Emilia Albertini e Bruno Albertini di cui al capo b) dell'imputazione.
2. Avverso l'indicata sentenza 03/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Marco Ciocchetta, Mohamed Atef Fathallah Mohamed Gharib, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Dopo avere richiamato una risalente pronuncia della Corte di cassazione sul tema della motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorrente deduce che il G.i.p. del Tribunale di Milano non avrebbe adeguatamente assolto il proprio obbligo motivazionale in quanto non avrebbe «dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti».
Dopo avere esposto che «N'argomentazione giurisdizionale deve poggiare su contenuti minimi basati su di un coerente e ragionato esame delle risultanze processuali che non lasci nessuno spazio a qualsivoglia criterio improntato a mera sonnmarietà», il Gharib afferma che l'intervenuto "patteggiamento" «non avrebbe dovuto esimere il Giudice dall'obbligo di esprimere motivatamente, al di là delle formule di stile, le proprie valutazioni in ordine ai contenuti della richiesta, così come indicati nell'art. 444, comma II C.P.P.».
3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto, in modo del tutto generico e in assenza di qualsiasi effettivo confronto con il contenuto della sentenza impugnata, il vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di "patteggiamento".
Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell