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Ordinanza — n. 32836/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to personal filing by defendants without special bar counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32836/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Gueye and Sidibe inadmissible because they were personally submitted in violation of procedural requirements mandating representation by special bar counsel. The defendants argued the personal filing violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights, but the court noted this issue was already settled as manifestly unfounded in a prior joint decision. Consequently, the appeals were rejected de plano, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals in cassation must be signed by special bar counsel; personal filing renders the appeal inadmissible, and the constitutional challenge to this requirement is manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal special bar counsel requirement personal filing of appeal constitutional admissibility challenge de plano treatment court costs and fines procedural representation rules difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 111, settimo comma, Cost.
Art. 117, primo comma, Cost.
Art. 6, par. 3, lett. c), CEDU
111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo parametro costituzionale in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, e all'art.
Art. 48, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
c), CEDU, e all'art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
art. 613 cod. proc. pen
272011-01), hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUEYE EL HADJI MAGAMOU (CUI: 05L3ZAM), nato in Senegal il 16/03/1983 SIDIBE TEMOKO (CUI: 04Z59F7), nato in Senegal il 01/01/1996 avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18/06/2025, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 22/02/2024 del Tribunale di Torino con la quale El Hadji Magamou Gueye e Temoko Sidibe erano stati condannati alla pena, rispettivamente, di dieci mesi dì reclusione ed C 180,00 di multa e di sei mesi e quattordici giorni di reclusione ed C 100,00 di multa per il reato di tentata rapina impropria aggravata in concorso.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, con distinti atti, El Hadji Magamou Gueye e Ternoko Sidibe, affidati a due motivi, i quali hanno, peraltro, contenuto identico. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per «carenza» e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riguardo alla determinazione della pena. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione», per asserito contrasto con gli artt. 111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo parametro costituzionale in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, e all'art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Si deve preliminarmente rilevare che i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Si deve altresì rammentare che la Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza Aiello (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01), hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, per asserita violazione degli artt. 24, 111, settimo comma, Cost., e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

Trattandosi di impugnazioni proposte in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca