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Ordinanza — n. 32785/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by defendant violating mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted defendant, violating the mandatory requirement for professional defense representation. Although the defendant argued the personal filing right was constitutionally infringed, the court upheld the legislative change requiring special bar admission for appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; The right to appeal to the Court of Cassation must be exercised through a qualified defender, and personal filing by the accused is inadmissible as the legislature may require technical representation without infringing defensive rights.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense representation requirement special bar admission constitutional complaint rejection ritiro della domanda di revisione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Law no. 103 of 23 June 2017
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 2, ord. n. 8803 del 02/02/2024
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cospito Santo Antonionato a Nova Siri il 1 2 / 1 0/19 7 0 avverso laordinanza 02 / 0 4 /202 5 del la Corte di Appello di Milano Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; FATTOE DIRITTO 1. Con ordinanza del 2aprile 2025 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino in data 12 giugno 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputatodi persona.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può, infatti, essere presentato dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7,Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 , dep. 2018, Aiello,Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). In particolare –con riferimento al procedimento in oggetto – è stato ritenuto inammissibile ilricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza direvisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi diricorso per cassazione ( Sez. 2, o rd . n. 8803 del 02/02/2024 , Scirè,Rv. 285938 – 01 ).

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il12 settembre 202 5 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostin