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Sentenza — n. 32781/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's rejection of new evidence request in criminal revision proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32781/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request for criminal revision based on new evidence. The appellant argued that witness Mario Fois's testimony constituted new proof under Articles 630, 631, and 634 of the Code of Criminal Procedure. The court found the testimony merely a subjective reinterpretation of facts already established by multiple corroborating sources and insufficient to overturn the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 630, 631, 634 cod. proc. pen.: A request for revision based on new evidence is inadmissible if the evidence lacks reliability, persuasiveness, or congruence with the existing record, constituting only a subjective reinterpretation of facts rather than a proof capable of overturning the conviction.

Parole chiave

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criminal revision proceedings new evidence admissibility subjective reinterpretation of facts corroborating testimonial evidence inadmissibility of appeal falsa dichiarazione della parte tentata sottrazione d'imposta tentata coazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 630 cod. proc. pen.
Inoltre, con specifico riguardo alla idoneità delle nuove prove a legittimare l’apertura del giudizio ex art. 630 cod.
Art. 631 cod. proc. pen.
Art. 634 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 319-quater cod. pen
art. 630 cod. proc. pen
Inoltre, con specifico riguardo alla idoneità delle nuove prove a legittimare l’apertura del giudizio ex art. 630 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025
Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021
Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv.
Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012
281772 - 01; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti, Rv.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Satta Giulio Francesco nato a Sassari il 20/03/1972 avverso la ordinanza 15/04/2025 della Corte di Appello di Roma Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 aprile 2025 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata nell’interesse di Giulio Francesco Satta avverso la sentenza del 28 settembre 2011 del Gip del Tribunale di Nuoro che lo aveva giudicato responsabile, in concorso con il coimputato Giampietro Mandaresu, dei delitti di cui agli artt. 317 e 326 cod. pen., parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 6 marzo 2014, a sua volta parzialmente annullata dalla Corte di cassazione con sentenza del 9 aprile 2015, che aveva riqualificato il fatto ascritto all’imputato - già riqualificato in appello ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen. - nel delitto di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., rinviando ad altra sezione della corte d’appello per la rideterminazione della pena; in ottemperanza a tale rinvio, la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza emessa in data 26 novembre 2015, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato in anni uno, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa.

La corte territoriale ha basato il rigetto dell’istanza sulla accertata carenza dei presupposti di applicabilità dell’istituto della revisione, giacché la “nuova prova” posta dall’imputato a fondamento della richiesta - consistente nelle dichiarazioni di Mario Fois, gestore di un bar nel paese dove si erano consumati i fatti oggetto del presente procedimento, il quale, in sede di indagini difensive, aveva dichiarato di aver assistito a diversi scambi di denaro tra Satta e la persona offesa Giuseppe Salvatore Copello, dai quali emergeva che fosse piuttosto quest’ultimo a chiedere insistentemente denaro al primo, e non il contrario - non sarebbe tale ai sensi degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen. e, in ogni caso, risulterebbe comunque priva del carattere dell’astratta idoneità a ribaltare il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del Satta e costantemente confermato nell’arco dei tre gradi di giudizio, configurandosi come una mera diversa interpretazione soggettiva dei fatti di causa.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, sulla base di un unico motivo con il quale eccepisce l’inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. Rileva preliminarmente che avverso le sentenze di condanna pronunciate nei confronti del Satta era già stata proposta, in data 23 novembre 2021, una prima richiesta di revisione - con la quale era stata eccepita la mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, di alcuni tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini le cui risultanze apparivano discordanti rispetto alle dichiarazioni della persona offesa - dichiarata inammissibile con ordinanza n. 64 del 24 febbraio 2022.

Con la seconda istanza di revisione, a sua volta dichiarata inammissibile con l’ordinanza in epigrafe, si sarebbe inteso dimostrare come la testimonianza resa da Fois - soggetto, a giudizio della difesa, del tutto affidabile e privo di qualsiasi interesse personale nella vicenda - potesse offrire una differente chiave di lettura dei rapporti tra l’imputato e la persona offesa, idonea a sconfessare il racconto di quest’ultima. Fois aveva dichiarato, infatti, non solo di aver assistito a plurimi passaggi di denaro tra Satta e Copello - uno dei quali il giorno dell’arresto dell’imputato - tali da indurlo a pensare che fosse Copello a chiedere soldi al Satta e poi restituirglieli, piuttosto che il contrario, ma anche di aver subito l’atteggiamento minaccioso e oppositivo del maresciallo Maccioni, il quale, intimandogli di tacere e di allontanarsi, avrebbe privato le indagini di un elemento utile, se non addirittura fondamentale, per la corretta ricostruzione dei fatti.

Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che, con quella prova testimoniale, si volesse offrire soltanto un diverso e meramente soggettivo punto di vista sulla vicenda, posto che, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, le dichiarazioni del Fois, riferendo dati di fatto rimasti ignoti nel corso del processo, avrebbero consentito una più adeguata ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra imputato e persona offesa, ed anche, in astratto, la rideterminazione dell’esito condannatorio cui erano pervenute le sentenze dei vari gradi di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo reiterativo e generico, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2. In via preliminare occorre rammentare che in tema di revisione, per “prove nuove” rilevanti ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01). Inoltre, con specifico riguardo alla idoneità delle nuove prove a legittimare l’apertura del giudizio ex art. 630 cod. proc. pen., va ribadito che la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione, e, non potendo essere confinata nell’astrazione processuale, deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03;

Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti, Rv. 253437 – 01).

3. Nel caso in esame, conformemente a tali principi ermeneutici, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione, giudicando l’impianto probatorio posto a fondamento della condanna solido e puntuale, oltre che sorretto da un’accurata istruttoria articolatasi nei vari gradi di giudizio, e perciò non inciso dalla nuova prova allegata a sostegno dell’istanza. In particolare, secondo la valutazione della corte di merito - del tutto immune da illogicità e dunque non sindacabile in questa sede - le dichiarazioni rese da Fois Mario, non costituendo altro che una differente interpretazione soggettiva dei fatti dal punto di vista del testimone, non integrerebbero all’evidenza la “nuova prova” necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revisione, e, in ogni caso, non fornirebbero comunque elementi idonei, ove provati, a ribaltare l’accertamento della condotta truffaldina posta in essere dal ricorrente, basandosi tale accertamento su una pluralità di fonti di prova, comprendenti non solo le dichiarazioni accusatorie rese da Giuseppe Copello, ma anche le ulteriori deposizioni testimoniali e documentali che alle stesse hanno dato pieno riscontro.

La Corte territoriale ha, dunque, definito la doglianza difensiva in termini corretti, applicando i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità nonché valutando correttamente tutte le circostanze in fatto che hanno caratterizzato la vicenda, sicché la motivazione dell’ordinanza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede. Peraltro, con tale motivazione il ricorso proposto nell’interesse di Satta si confronta solo apparentemente, limitandosi a reiterare il contenuto dell’istanza di revisione senza scalfire l’iter logico-argomentativo posto dalla Corte alla base della decisione e, in particolare, senza fornire argomenti idonei a dimostrare l’effettiva rilevanza probatoria delle dichiarazioni del Fois.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid