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Ordinanza — n. 32258/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence for money laundering as sanction was settled by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32258/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible because the underlying sentence resulted from a settlement agreement between the parties. The appellant argued the agreed penalty was illogical, but the court held that censure regarding the sanction is not permitted when a settlement has occurred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When a sentence is pronounced pursuant to a settlement agreement under Art. 599-bis c.p.p., any appeal challenging the sanction is inadmissible as the matter has been settled between the parties.

Parole chiave

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money laundering conviction sentencing agreement inadmissible appeal de plano review court costs award revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 -, in quanto l’ impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 133 cod.pen.
Ricorre l’imputato deducendo violazione dell’art. 133 cod.pen. in ordine al trattamento sanzionatorio perché la Corte sarebbe pervenuta ad una determinazione della pena del tutto illogica.
Law n. 103 del 2017
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, in quanto l’ impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti.
art. 133 cod.pen
Ricorre l’imputato deducendo violazione dell’art. 133 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

RO ORDINANZA Trentadue Marino nato a BARI il 24/04/1979 avverso la sentenza del 28/05/2024 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 12/10/2021 e, confermando la responsabilità di Marino Trentadue in ordine al reato di riciclaggio contestato al capo A della rubrica, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l’imputato deducendo violazione dell’art. 133 cod.pen. in ordine al trattamento sanzionatorio perché la Corte sarebbe pervenuta ad una determinazione della pena del tutto illogica.

Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, in quanto l’ impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Nel caso in esame le censure in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi non consentite poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/09/2025 Il Consi