Sentenza — n. 32145/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Licciardello Bruno,nato a Catania il 14/11/2003 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione, rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, con requisitoria scrittatempestivamente depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32145/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari persani di Catania accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta da Bruno Licciardello, indagato per il reato di estorsione, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, ma ritendo adeguata la misura degli arresti domiciliari, invece che quella della custodia in carcere. Si contestava al Licciardello di essersi qualificato come carabiniere contattando Santo Amantia di ottantasette anni,rappresentando falsamente che il figlio aveva avuto un sinistro,che aveva causato il decesso di un bambino e che, pertanto, era necessario versare l a somma di q uattromilatrecento euro ( o quanto possibile) per pagare le spese legali; la vittima consegnavo al Licciardello la somma di settanta euro e un orologio.
Parole chiave
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Licciardello Bruno,nato a Catania il 14/11/2003 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione, rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, con requisitoria scrittatempestivamente depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari persani di Catania accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta da Bruno Licciardello, indagato per il reato di estorsione, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, ma ritendo adeguata la misura degli arresti domiciliari, invece che quella della custodia in carcere. Si contestava al Licciardello di essersi qualificato come carabiniere contattando Santo Amantia di ottantasette anni,rappresentando falsamente che il figlio aveva avuto un sinistro,che aveva causato il decesso di un bambino e che, pertanto, era necessario versare l a somma di q uattromilatrecento euro ( o quanto possibile) per pagare le spese legali; la vittima consegnavo al Licciardello la somma di settanta euro e un orologio.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Bruno Licciardello che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come truffa dato che la vittima aveva consegnato denaro ed orologio non perché “costretta” dal ricorrente, ma perché indotta in errore dalla prospettazione di un percolo immaginario, non dipendente dalla condotta dell’agente, ovvero la necessità di affrontare una causa per difendere il figlio da una fantomatica accusa di omicidio colposo. 2.2. vizio di motivazione: ci sarebbe contraddizione tra la valutazione relativa alla sussistenza della”costrizione” e quella relativa alla pronta reazione della vittimache, avvedutasi del raggiro, si era rivolta e Forze dell’ordine
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato. 1.1.Il Colleg io riafferma che i ntegra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota(Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 – 01 ;
Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124 -01). Nel caso di specie – con valutazione allo stato degli atti e ffettuata sulla base degli elementi fino ad ora raccolti – la prospettazione del male , ovvero l’arresto del figlio dellaanziana vittima, pur se non azionabile dal ricorrente , risulta avere esercitato sulla vittima la “ costrizione ” necessaria per la realizzazione dell’estorsione che si è concretizzata nella consegna di settanta euro e di un orologio, nulla rilevando che, dopo la consegna di tali beni , l’anziano offeso si sia rivolto all e f orze dell ’ ordine per denunciare l ’ azione predatoria.
Il ricorso deve, pertanto,essere respinto. 2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio 2025. Il Consigliere estensore La P resident