Cassation appeal dismissed for lack of standing under Art. 613 c.p.p. due to improper personal filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition, violating the requirement for legal representation. The appellant, Klai Slim, challenged a lower court's conviction for attempted robbery and resistance to a public official without a lawyer. The court ruled that the personal filing rendered the appeal procedurally invalid under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if filed personally by the accused, as representation by a lawyer is mandatory for the exercise of this right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Klai Slim nato a in Tunisia il 21/07/1984 avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di Klay Slim per i reati allo stesso ascritti (tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale) 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 29 ottobre 2024. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.