Cassation annuls conviction for aggravated damage to prison property due to lack of public prosecution requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's conviction for aggravated damage to prison property, ruling that the crime requires public prosecution rather than private complaint. The prosecutor argued the 2022 Cartabia reform limited such cases to specific circumstances, but the court found the damage to a prison structural element fell outside these exceptions. Consequently, the judgment was sent back for retrial on this specific charge while the separate conviction for recidivism remained in force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.; Art. 50 cod. proc. pen.; The aggravated damage to prison infrastructure remains subject to public prosecution ex officio and does not become a private complaint offense under the Cartabia reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTOnel procedimento a carico di: D'AMORE DANILO nato a MANDURIA il 21/11/1985 avverso la sentenza del 12/03/2025 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del k,tt Sostituto ProcuratoreThARCO PATARNELLO. Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1- bis, c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 12 marzo 2025 nella parte in cui ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, relativamente al reato di danneggiamento ex art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo B), per difetto della condizione di procedibilità (la sentenza impugnata dichiarava, invece, l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. - capo A -, condannandolo, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di giustizia; l'imputato su tale capo non interponeva appello).
2. AI riguardo, il Pubblico ministero ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 120 e 635 cod. pen. e 50 cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto che il reato di danneggiamento aggravato dall'essere stato commesso su parti di un edificio pubblico fosse divenuto procedibile a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 /2022 (c.d. riforma Cartabia).
3. Con requisitoria del 20 luglio 2025 il sostituto P.G. Marco Patarnello, sul rilievo della fondatezza del ricorso, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In fatto risulta accertato che la condotta di danneggiamento ha riguardato lo spioncino della blindo della camera di pernottamento della Casa circondariale di Taranto ove si trovava recluso l'imputato. A seguito dell'azione violenta dell'imputato, consistita nel colpire ripetutamente lo spioncino con la branda, la res si rompeva. Si è, pertanto, al cospetto di un danneggiamento aggravato che è stato commesso ai danni di un elemento strutturale di uno stabilimento appartenente all'amministrazione penitenziaria e destinato a pubblico servizio. Con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 635, comma 1, n. 1 cod. pen, la procedibilità è ex officio, avendo la modifica operata dalla riforma Cartabia limitato la procedibilità a querela, nei casi previsti dal primo comma già menzionato, soltanto ai fatti commessi su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 7) cod. pen. (in termini, Sez. 4, n. 17464 del 27/03/2024, Asandei, non mass.; Sez. 5, n. 10868 del 02/02/2024, Bellani non mass).
3. Donde la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo B), con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto, dichiara irrevocabile, in mancanza di impugnazione, l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
4. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi solo in ordine al reato oggetto di rinvio e ogni questione eventuale sulla continuazione e sul relativo trattamento sanzionatorio potrà essere fatta valere soltanto in sede esecutiva. Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del proscioglimento dell'imputato dal reato di cui al capo B), non si è posto il tema della continuazione. Dall'intervenuta irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. ne discende la preclusione ad esaminare in sede di rinvio questioni su cui il giudice della cognizione non si è pronunciato e che non hanno formato oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di Taranto in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.