Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31874/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere repetition of lower court arguments without new specific criticism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already fully resolved by the Court of Appeal. The appellant argued that telephone records were inadmissible and that the conviction for receiving stolen goods should be reclassified, but the court found no new specific criticism. Consequently, the lower court's reasoning regarding the insufficiency of investigative urgency and the lack of proof for the alternative charge was upheld.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already raised and dismissed in the act of appeal, failing to provide a specific, reasoned critique of the judgment under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere repetition specific criticism telephone records receiving stolen goods procedural admissibility Cassazione reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Inutilizzabilità dei risultati dei tabulati telefonici acquisiti in assenza di decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria e in violazione dell’art. 132, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Sithamparanatha Thilagaratnam, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 23/01/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 05/06/2023 del Tribunale di Palermo, che lo aveva assolto, ai sensi dell’art. 131-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
Violazione dell’art. 648 cod. pen..
Art. 712 cod. pen.
A ciò si aggiunga che per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen.
art. 131-bis cod. pen
Sithamparanatha Thilagaratnam, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 23/01/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 05/06/2023 del Tribunale di Palermo, che lo aveva assolto, ai sensi dell’art. 131-bis cod.
art. 648 cod. pen
Violazione dell’art. 648 cod. pen..
art. 712 cod.pen
A ciò si aggiunga che per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo
(Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
(Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: THILAGARATNAM SITHAMPARANATHA nato il 05/05/1987 in SRI LANKA avverso la sentenza in data 23/01/2025 della CORTE DI APPELLO di PALERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Sithamparanatha Thilagaratnam, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 23/01/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 05/06/2023 del Tribunale di Palermo, che lo aveva assolto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per il delitto di ricettazione. Deduce: 1.1. Inutilizzabilità dei risultati dei tabulati telefonici acquisiti in assenza di decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria e in violazione dell’art. 132, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione alla questione di utilizzabilità dei risultati dei tabulati telefonici, la cui acquisizione si assume attuata in violazione all’art. 132, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 1.2. nullità della sentenza per violazione del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 132, co. 3, come sostituito dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, art. 1, e del d.l. n. 132 del 2021, art. 1, co. 1-bis, come inserito dalla legge di conversione 23 novembre 2021, n. 178 e vizio di motivazione sul punto; Viene ribadita l’eccezione d’inutilizzabilità di cui al punto precedente; al contempo si assume che la responsabilità penale è stata affermata sulla base esclusiva dei tabulati telefonici e che le emergenze investigative non erano sufficienti a identificare l’odierno ricorrente quale usuario del telefonino rubato.

A tale ultimo fine vengono compendiate e riassunte le emergenze investigative al fine di evidenziare l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione. 1.3. Violazione dell’art. 648 cod. pen.. Il ricorrente sostiene che il fatto andava più correttamente qualificato ai sensi dell’art.712 cod. pen.., mancando la consapevolezza della provenienza illecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle identiche questioni sollevate con l’atto di gravame, puntualmente risolte dalla Corte di appello e ora pedissequamente riversate nel ricorso, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata. 1.1. I giudici dell’appello hanno spiegato che l’eccezione d’inutilizzabilità dei tabulati telefonici era manifestamente infondata, in ragione della norma transitoria che specificava che il nuovo regime non era applicabile ai tabulati acquisiti prima dell’entrata del nuovo regime normativo. 1.2.

I giudici hanno anche osservato che -diversamente da quanto sostenuto nell’atto di appello- la penale responsabilità dell’imputato non era stata affermata sulla base dei soli tabulati, essendo stati valorizzati ulteriori emergenze investigative, tra le quali, principalmente, la materiale disponibilità del telefonino rubato, senza fornire alcuna spiegazione circa l’eventuale lecita provenienza. 1.3. I giudici hanno altresì escluso che potesse configurarsi un’ipotesi di incauto acquisto, atteso che l’imputato non aveva dato nessuna spiegazione circa le modalità dell’acquisto, così che mancava in radice ogni possibilità di verificare l’atteggiamento psicologico.

2. Non rimane che osservare come in tale ordito argomentativo il tema dell’utilizzabilità dei tabulati telefonici sia affatto ininfluente ai fini dell’affermazione della penale responsabilità, che, per come correttamente osservato dai giudici dell’appello, emerge dalla disponibilità del telefonino rubato in uno con la mancata spiegazione delle modalità dell’acquisto, che conduce a escludere anche la possibilità di configurare il reato di incauto acquisto. Già da tempo questa Corte ha spiegato, infatti, che «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01).

A ciò si aggiunga che per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen. è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquisto perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose. Nel caso in esame l’imputato -si ribadisce- non ha mai spiegato la provenienza del bene e le modalità del suo acquisto e della sua ricezione, così mancando un requisito essenziale ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen..

3. La correttezza giuridica della motivazione e la sua aderenza alle emergenze processuali dimostra la manifesta infondatezza delle censure difensive e la loro inammissibilità sotto tale profilo. A ciò si aggiunga che il difetto di specificità del ricorso, atteso che il ricorrente trascura di indicare la rilevanza decisoria che hanno avuto i tabulati rispetto all’affermazione della responsabilità, così come motivata dai giudici di merito. Questa Corte ha spiegato più volte che «è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02).

4. Il ricorrente – in realtà- trascura ogni confronto con la motivazione e si limita a ribadire le medesime argomentazioni contenute nell’atto di appello, accompagnate dalla valutazione difensivamente orientata delle emergenze investigative, così che, di fatto, non vengono esposte censure alla sentenza impugnata. Va, dunque, ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). Il ricorso è, dunque, inammissibile.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri