Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding omitted grounds for acquittal in plea bargain sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to a generic claim of omitted reasoning concerning grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court failed to verify these statutory grounds when applying the penalty in a plea bargain, but the court found no specific factual content in the complaint. Consequently, the appeal was rejected because such challenges are inadmissible unless the existence of non-punishability is evident from the text of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain cases, appeals against sentencing judgments alleging omitted verification of acquittal grounds are inadmissible unless the non-punishability is evident from the judgment text.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA MANCINELLI LUCA nato il 12/07/1973 a PESCARA avverso la sentenza in data 29/05/2025 del GIP del TRIBUNALE DI PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Luca Mancinelli, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 29/05/2025 del Tribunale di Aosta, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Deduce il vizio di omessa motivazione con riguardo alla sussistenza di cause di immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Con riguardo al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento va richiamato l’orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01).
A ciò si aggiunga che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pe-na su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 – 01). Evenienza, questa, neanche dedotta nel ricorso in esame, che si risolve in una generica denuncia di omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, priva di reali contenuti censori.
3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è