Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31830/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal arguing sentenced penalty is too low after plea bargain. Appeal rejected as plea terms are binding and cannot be challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Maria Adina Tanasie inadmissible regarding the sentence imposed after a plea bargain. The appellant argued the penalty violated legal parameters and was too low, but the court held that plea agreements are binding and cannot be unilaterally revoked. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Once a plea bargain is ratified by the court, the parties cannot unilaterally challenge the sentence's congruity in a cassation appeal, as the agreement constitutes a binding procedural transaction.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain binding cassation appeal inadmissible sentence congruity challenge penal procedure ratification procedural transaction revocability errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Alessandria, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Tali condizioni di illegalità non si rinvengono nella sentenza in esame, né vengono dedotte con il ricorso, con il quale la ricorrente si duole genericamente della violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e della possibilità di ritenere la minima gravità del fatto.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Alessandria, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen
Tali condizioni di illegalità non si rinvengono nella sentenza in esame, né vengono dedotte con il ricorso, con il quale la ricorrente si duole genericamente della violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001, Ciliberti
Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano
Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv.
Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori
254980; Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv.
Sez. Un., n. 6240 del 27/11/2014 dep. 2015, B.
Sez. 6, n. 41606 del 27/06/2018, Giuliano
Sez. 6, n. 41606 del 27/06/2018, Giuliano, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo
41606 del 27/06/2018, Giuliano, non mass.; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA TANASIE MARIA ADINA nata il 16/08/2004 in ROMANIA avverso la sentenza in data 06/06/2025 del GUP del TRIBUNALE DI ALESSANDRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Maria Adina Tanasie, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 06/06/2025 del G.u.p. del Tribunale di Alessandria, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che, nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001, Ciliberti, Rv. 219852; in termini:

Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 227718). 2.2. Il diritto vivente ha, altresì, chiarito che l'illegalità della pena sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico (Sez. Un., n. 6240 del 27/11/2014 dep. 2015, B., Rv. 262327;

Sez. 6, n. 41606 del 27/06/2018, Giuliano, non mass.; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879). Tali condizioni di illegalità non si rinvengono nella sentenza in esame, né vengono dedotte con il ricorso, con il quale la ricorrente si duole genericamente della violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e della possibilità di ritenere la minima gravità del fatto.

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen