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Sentenza — n. 31828/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual reconstruction of criminal association participation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31828/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the substitution of home arrest with a residence obligation. The lower court found the defendant a conscious participant in a criminal association by acting as a fake identity holder for others, despite lacking involvement in specific final crimes. The Court ruled that the defense's arguments merely proposed an alternative factual reconstruction, which is prohibited in cassation review when the lower court's reasoning is logical and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 416 cod. penna; Art. 273 cod. proc. penna: In cassation proceedings, appeals are inadmissible if they merely propose an alternative reconstruction of facts or offer a different evaluation of circumstances, rather than alleging specific legal violations or manifest illogicality of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal association participation cautionary measures appeal cassation admissibility factual reconstruction prohibition manifest illogicality standard truffa all'assistenza sociale lavoro nero aiuti de minimis

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416 cod. penna
Art. 273 cod. proc. penna
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi
270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv.
Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo
Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: SPERDUTO MASSIMILIANO nato il 29/08/1970 ad AVELLINO avverso l'ordinanza in data 08/04/2025 del TRIBUNALE DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; audita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Massimiliano Sperduto, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 08/04/2025 del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, in riforma dell'ordinanza in data 12/03/2025 del Gip del Tribunale di Avellino, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Avellino, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tartufo aggravate per il conseguimento di contributi a carico dello Stato. Dedurre: 2.Violazione degli artt. 416 cod. penna. e273 cod. proc. penna. perché il fatto contestato a Sperduto non integra gli estremi del delitto di partecipazione all'associazione.

Il ricorrente osserva che già il Gip escludeva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati-fine, ma il tribunale ha ritenuto irrilevante tale evenienza, osservando che la condotta partecipativa era stata individuata nel fatto che Sperduto aveva il compito di ricercare soggetti in difficoltà economica che, per tale motivo, erano disponibili ad assumere il ruolo di intestatari delle quote o delle cariche sociali. Osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata si concentrava sul disvalore della condotta associativa, senza nulla esporre circa la partecipazione di Sperduto al reato associativo; che non poteva ritenersi a tal fine significativo il rapporto di lavoratore dipendente di De Simone, ritenuto partecipe dell'associazione; che le mansioni di Sperduto erano quelle di gestione e organizzazione del personale delle società di calcio; che non c'erano elementi per far dimostrare che il ricorrente aveva partecipazione alla formazione di crediti falsi, per come riconosciuto dal Gip in maniera categorica.

3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il ricorrente osserva come non vi siano elementi per ritenere il coinvolgimento di Sperduto nelle vicende in esame, così che non è possibile ritenere il pericolo di reiterazione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ai fini della configurabilità della partecipazione a un'associazione per delinquere, i gravi indizi di colpevolezza devono riguardare non la mera esistenza di rapporti, anche stretti o frequenti, con uno o più soggetti già ritenuti appartenenti al sodalizio criminoso, ma la prova, sia pur in termini indiziari, di un effettivo e consapevole inserimento dell'indagato nell'organizzazione criminale. In particolare, non è sufficiente valorizzare il dato della conoscenza personale o della frequentazione con uno degli associati, giacché tali circostanze, se non accompagnate da ulteriori elementi qualificanti, possono essere ricondotte a rapporti di mera amicizia, parentela o vicinanza sociale, privi di rilievo penale.

Gli indizi rilevanti devono cadere invece su aspetti che denotino l'adesione stabile e volontaria dell'indagato al vincolo associativo; la consapevolezza del programma criminoso perseguito dal gruppo; il contributo concreto e continuativo fornito all'associazione, anche se non caratterizzato da un ruolo direttivo, purché tale da rafforzarne la capacità operativa o da agevolarne le attività.

2. La motivazione dell'ordinanza impugnata rispetta tali canoni, indicando molteplici elementi ritenuti dimostrativi della consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso facente capo a De Simone. In orimo luogo, è stato evidenziato come De Simone avesse coinvolto l'indagato in diversi progetti imprenditoriali del gruppo, dalle attività di magazzino fino alle società calcistiche (Trapani Calcio e US Pistoiese). I giudici ossservavano che, nell'ambito di tale rapporto di stretta collaborazione, già nel 2016, Sperduto assumeva la carica di legale rappresentante della società Ada System srl, in realtà quale mero prestanome del De Simone, con funzione di schermo fittizio delle attività del sodalizio.

Nell'ordinanza impugnata, inoltre, si è dato valore indiziario al fatto che De Simone disponesse liberamente di supporti informatici contenenti PIN, password e dati personali del ricorrente, sequestrati presso di lui. Il tribunale non ha trascurato di spiegare il significato indiziario attribuito al contenuto delle conversazioni intercettate, tra cui la n. 524 del 1.11.2022, nella quale Sperduto affermava: “allora dobbiamo trovare qualche fune rotta? i kamikaze ci stanno… lo tengo qualche kamikaze verso Roma”, che i giudici hanno ritenuto che fosse significativa della ricerca di soggetti disposti a fungere da intestatari fittizi di cariche sociali; l'ulteriore intercettazione del 27.10.2022, in cui De Simone proponeva di utilizzare “un ragazzo pulito e di non voler correre rischi di natura penale”, frase che il tribunale ha interpretato come riferita alla necessità di reperire un prestanome privo di precedenti e, quindi, apparentemente insospettabile, idoneo a schermare l'attività illecita; la conversazione del 22.10.2022, in cui si ventilava l'ipotesi di affidarsi a un “brasiliano”, confermando la costante ricerca di soggetti da utilizzare quali prestanome.

I giudici del riesame hanno altresì ritenuto che il vincolo fiduciario stabile e il ruolo svolto dall'indagato fossero confermati anche dalla rimostranza del De Simone rivolta a Sperduto per la mancata presentazione a un incontro. Da tali elementi il tribunale ha tratto la conclusione che il ricorrente non fosse un mero lavoratore subordinato, bensì un soggetto pienamente inserito nelle dinamiche del sodalizio, che prestava la propria identità quale schermo fittizio e forniva al promotore un apporto stabile e consapevole, anche tramite la messa a disposizione delle proprie credenziali personali.

Sulla base di tali rilievi è stato osservato come fosse recessiva, in punto di gravi indizi di colpevolezza, la mancata partecipazione alla reati-fine. 2.1. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ravvisato il concreto pericolo di reiterazione, desumendolo dalla natura organizzata e non episodica della condotta, dal protrarsi delle attività associative fino a dicembre 2022; dalla disponibilità del ricorrente a prestarsi come prestanome, anche in epoca recente. In ragione del ruolo subordinato dell'indagato, il tribunale ha tuttavia ritenuto che il pericolo di recidiva potesse essere adeguatamente contrastato con la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Avellino, in luogo della misura più grave degli arresti domiciliari.

3. A fronte di una motivazione logica, coerente, aderente alle emergenze investigative e immune da vizi giuridici, le censure difensive si traducono in mere critiche di merito, inammissibili in sede di legittimità. Le doglianze articolate, infatti, si limitano a prospettare una ricostruzione alternativa delle vicende fattuali e delle risultanze investigative, là dove, in sede di legittimità, non è consentito sostituire alla valutazione dei giudici di merito un proprio apprezzamento del materiale indiziario, quando – come nel caso di specie – la decisione sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.

A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01;

Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). Seguire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Alla dichiaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissib