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Sentenza — n. 31822/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for time extension due to lack of fault and actual process knowledge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31822/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for an extension of the appeal period. The defendant, having become a fugitive after being notified of proceedings, was found to have full knowledge of the process and voluntarily withdrew from it. Consequently, the court ruled that the defendant failed to meet the statutory requirements for time extension, which demand both lack of knowledge and absence of fault.

Regesto Legislator

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Art. 175 cod. proc. pen.; Art. 420-bis cod. proc. pen.: The right to request an extension of the appeal period for a defendant absent in absentia requires proof of both lack of knowledge of the proceedings and absence of fault in missing the deadline; voluntary absence by a fugitive precludes this right.

Parole chiave

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extension of appeal period defendant absent in absentia fugitive status lack of fault requirement procedural time limits inadmissible appeal court costs diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. proc. pen.
L’art. 175 cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente prevede per la restituzione nel termine per impugnare in due differenti situazioni:
Art. 420-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 175 cod. proc. pen
L’art. 175 cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente prevede per la restituzione nel termine per impugnare in due differenti situazioni:
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: Gevorkiani Manuk, nato a Tiblisi (Georgia) il 2/9/1991 assistito e difeso dall’avv. Luigi Rossi - di fiducia avverso l’ordinanza in data 22/4/2025 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 aprile 2025, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di Manuk Gevorkiani di restituzione nel termine per impugnare la sentenza in data 4 aprile 2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Udine.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Deduce, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente affrontato le problematiche relative alla condizione del latitante munito di difensore di ufficio subentrato prima dell’apertura del processo ed alla conseguente conoscenza della relativa sentenza. Ricorda la difesa del ricorrente che: - il 21 aprile 2023 il Gevorkiani aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell’avv.

Guido Galletti; - successivamente alle notifiche del decreto di giudizio immediato e del decreto di fissazione del richiesto giudizio abbreviato (notifiche entrambe effettuate a mani dell’imputato) il Gevorkiani si rendeva irreperibile e, di conseguenza, il 17 ottobre 2023 ne veniva dichiarata la latitanza; - il 19 ottobre 2023 il difensore di fiducia avv. Galletti comunicava la propria rinuncia al mandato defensionale e, pertanto all’imputato veniva nominato un difensore di ufficio nella persona dell’avv. Mete, difensore che l’imputato non ha avuto modo di conoscere.

Richiama, poi, la difesa del ricorrente una serie di precedenti giurisprudenziali e, in particolare, uno secondo il quale il condannato latitante che non ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione nonostante il difensore di ufficio abbia tempestivamente proposto appello avverso la sentenza di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Osserva il Collegio che tutti i precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso non sono pertinenti al caso in esame. L’art. 175 cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente prevede per la restituzione nel termine per impugnare in due differenti situazioni:

a) quando sia provato che una delle parti non ha potuto proporre impugnazione per caso fortuito o per forza maggiore;

b) quando l'imputato, giudicato in assenza, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Esclusa, per evidenti ragioni, la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore (neppure dedotti nel ricorso) residua l’ipotesi sub b) che richiede la ricorrenza congiunta di due condizioni: la mancata conoscenza della pendenza del processo “e” l’assenza di colpa nel non aver potuto proporre l’impugnazione nei termini di legge.

Nel caso di specie non si può certo parlare di mancata conoscenza del processo atteso che, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, non solo l’imputato era stato arrestato con successiva applicazione di misura cautelare personale in relazione ai fatti per i quali si è proceduto nei suoi confronti, ma anche, dopo la notifica (a sue mani) del decreto di giudizio immediato aveva chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato ed aveva altresì ricevuto la notifica (sempre effettuata a sue mani) della data di celebrazione della relativa udienza.

Non ricorre poi neppure l’ipotesi del mancato rispetto – senza colpa – del termine per impugnare atteso che l’imputato, resosi latitante prima della celebrazione dell’udienza, si è deliberatamente sottratto alla partecipazione ad un processo del quale aveva piena conoscenza. A nulla rileva in tale ottica che il difensore di fiducia, a seguito della declaratoria di latitanza del proprio assistito abbia rinunciato al mandato e che all’imputato sia stato nominato un difensore di ufficio, essendo anche tali eventi procedimentali dipesi o comunque legati ad una condotta assunta dall’odierno ricorrente.

Ne deriva che l’imputato è stato correttamente dichiarato assente in sede di giudizio con la conseguenza che lo stesso era ivi legittimamente rappresentato dal proprio difensore anche ai fini dell’eventuale proposizione dell’imputazione. A ciò si aggiunge che, come osservato dalla Corte territoriale l’imputato, volontariamente sottrattosi al processo, non ha provato e neppure allegato alcun elemento non derivante da sua colpa per il quale non ha potuto tempestivamente impugnare la sentenza emessa in data 4 aprile 2024 dal G.u.p. di Udine.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe