Ordinanza — n. 31797/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 03/04/2025, il G.i.p. del Tribunale di Pescara, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Ferdinando Bevilacqua la pena di tre anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 1.500,00 di multa per i reati a lui contestati di cui ai capi da 1) a 12) dell'imputazione, unificati dal vincolo della continuazione (sostituendo la suddetta pena detentiva con la detenzione domiciliare per un'identica durata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31797/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Pescara, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Ferdinando Bevilacqua la pena di tre anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 1.500,00 di multa per i reati a lui contestati di cui ai capi da 1) a 12) dell'imputazione, unificati dal vincolo della continuazione (sostituendo la suddetta pena detentiva con la detenzione domiciliare per un'identica durata).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FERDINANDO, nato a Vasto il 25/12/1970 avverso la sentenza del 03/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 03/04/2025, il G.i.p. del Tribunale di Pescara, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Ferdinando Bevilacqua la pena di tre anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 1.500,00 di multa per i reati a lui contestati di cui ai capi da 1) a 12) dell'imputazione, unificati dal vincolo della continuazione (sostituendo la suddetta pena detentiva con la detenzione domiciliare per un'identica durata).
2. Avverso l'indicata sentenza del 03/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Pescara, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Alfredo Forcillo, Ferdinando Bevilacqua, con il quale lamenta che la motivazione della sentenza impugnata «non consente di apprezzare la minima valutazione circa la congruità e correttezza della pena concordata dalle parti in totale violazione con il principio di motivazione dei provvedimenti».
3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di 'r applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, il quale concerne non l'illegalità della pena - da intendere come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale - ma profili relativi alla motivazione della commisurazione della stessa non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
La Corte di cassazione ha infatti chiarito che è inammissibile, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01).
4. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.
5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende.
P.Q.M.
F Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d