Cassation appeal against settlement sentence dismissed as grounds regarding non-punishment conditions are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding the lack of analysis on non-punishment conditions and legal qualification were not permitted under the settlement procedure. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate the conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and incorrectly qualified the facts. The court ruled that such grievances are excluded from the scope of appeals against settlement sentences, as parties implicitly waive these issues upon reaching an agreement, except for illegal sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible for grievances concerning the waiver of non-punishment conditions or the legal qualification of facts, as these issues are deemed waived by the parties' agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE, nato a Napoli il 01/05/2000 avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28/05/2025, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 14/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in due anni e otto mesi di reclusione ed € 533,33 di multa la pena irrogata a Pasquale Esposito per il reato di rapina ai danni di Olga Costagliola a lui contestato.
2. Avverso l'indicata sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Sergio Caiazzo, Pasquale Esposito, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 129 e 599-bis dello stesso codice, che la Corte d'appello di Napoli, nella sentenza impugnata, «non effettua il necessario vaglio circa l'esistenza dei motivi di non punibilità ex art. 129 c.p.p., né tanto meno effettua un ragionamento circa la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01.
In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine all'inesistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.
4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.
5. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della