Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissibility due to non-accepted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Thiam Abdoulaye inadmissible. The appellant challenged the appellate court's settlement sentence under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, arguing a lack of specific reasoning regarding the crime's gravity and the defendant's personality. The court ruled that complaints concerning the sentencing determination or waived responsibility grounds are not admissible against settlement sentences, as they do not constitute a direct illegality of the sanction itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific grounds regarding the formation of consent or prosecutor's agreement; complaints about sentencing determination or waived responsibility are inadmissible unless they prove the sanction's illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM ABDOULAYE, nato in Senegal il 16/10/1982 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18/02/2025, la Corte d'appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 24/11/2020 del G.u.p. del Tribunale di Catania, emessa in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza del 17/01/2023 della Corte d'appello di Catania, divenuta irrevocabile il 02/02/2023, e con i fatti già giudicati con la sentenza del 16/09/2021 della Corte d'appello di Catania, divenuta irrevocabile il 01/12/2021, rideterminava in complessivi sette anni e nove mesi di reclusione ed € 3.000,00 di multa la pena irrogata ad Abdoulaye Thiam per i suddetti reati già giudicati e per i reati sub iudice di rapina pluriaggravata di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione.
2. Avverso l'indicata sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Alfonso Abate, Abdoulaye Thiam, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione per la ragione che la sentenza impugnata non conterrebbe «alcuna specificazione sulle modalità e gravità del fatto stesso e sulla personalità dell'imputato».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione per la ragione che la sentenza impugnata non conterrebbe «alcuna specificazione sulle modalità e gravità del fatto stesso e sulla personalità dell'imputato» non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello, in quanto appare attenere o a motivi rinunciati sulla responsabilità o a vizi attinenti alla determinazione della pena, della quale non è tuttavia contestata l'illegalità.
4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.
5. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa