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Ordinanza — n. 31793/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally filed the appeal without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31793/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the required representation by a qualified defense attorney. Although the defendant holds the substantive right to appeal, procedural law mandates that such appeals must be signed by a lawyer registered in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities, ordered the payment of procedural costs, and imposed a fine of three thousand euros for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 616 cod. proc. pen.; While substantive standing exists for the accused, the personal exercise of the right to file a cassation appeal is prohibited; such appeals must be signed by a qualified defense attorney to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense attorney requirement procedural fault sanction special register of lawyers azione civile minaccia nel diritto penale rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINYERE DANIEL TESSY nata in NIGERIA il 20/03/1996 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Daniel Tessy Chinyere ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 6/2/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli Nord in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali, in concorso tra loro. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputata. Va ribadito, infatti, che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore.

Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010. Il ricorso è, pertanto, inammissibile e l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 settembre 2025 L'este