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Ordinanza — n. 31792/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed for inadmissibility due to non-justified non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31792/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the lack of reasoning regarding non-prosecution conditions. The appellant argued the appellate court failed to implicitly address the absence of grounds for non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grievances are excluded from appeals against settlement sentences unless extinction of the crime by prescription occurred before the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible for grievances regarding non-prosecution conditions unless extinction by prescription occurred prior to the appellate ruling.

Parole chiave

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settlement sentence cassation appeal non-prosecution conditions inadmissible appeal Article 129 code commisurazione della pena per rapina sanzione penale reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Luigi Poziello, Antonio Marrone, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., la mancanza della motivazione per la ragione che la Corte d'appello di Napoli «non ha motivato, neppure implicitamente, sulla assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.».
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 c.p
pen., la mancanza della motivazione per la ragione che la Corte d'appello di Napoli «non ha motivato, neppure implicitamente, sulla assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.».
art. 129 cod. proc. pen
pen., la mancanza della motivazione per la ragione che la Corte d'appello di Napoli «non ha motivato, neppure implicitamente, sulla assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.».
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRONE ANTONIO, nato a Giugliano in Campania il 27/06/2001 avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25/06/2025, la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 02/10/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato in cinque anni e quattro mesi di reclusione ed € 2.000,00 di multa la pena irrogata ad Antonio Marrone per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo A) dell'imputazione e di sequestro di persona aggravato in concorso di cui al capo B) dell'imputazione.

2. Avverso l'indicata sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Luigi Poziello, Antonio Marrone, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza della motivazione per la ragione che la Corte d'appello di Napoli «non ha motivato, neppure implicitamente, sulla assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine all'inesistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

5. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle\-- a