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Ordinanza — n. 31791/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being personally filed by defendant without counsel, violating mandatory representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31791/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition without legal representation. The defendant argued the lower court failed to evaluate non-punishability grounds, but the court noted that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by registered defense counsel. Consequently, the court ruled the filing violated mandatory procedural requirements and ordered the defendant to pay costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings must be filed by defense counsel; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal defense counsel requirement inadmissible appeal personal filing procedural violation ricorso per cassazione censura formulata in modo carente motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 1, comma 62, law 23 giugno 2017, n. 103
Avverso l'indicata sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Ancona, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Giuseppe Nettuno, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso l'indicata sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Ancona, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Giuseppe Nettuno, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod.
art. 129 c.p
pen., in quanto la Corte d'appello di Ancona avrebbe «omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità, ai sensi del citato art. 129 c.p.p.».
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NETTUNO GIUSEPPE, nato a Napoli il 06/11/1998 avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/05/2025, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 06/02/2024 del Tribunale di Pesaro, dichiarava Giuseppe Nettuno colpevole del reato di truffa ai danni di Filomena Schiavone a lui contestato e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione ed € 51,00 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Ancona, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Giuseppe Nettuno, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello di Ancona avrebbe «omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità, ai sensi del citato art. 129 c.p.p.».

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.