Ordinanza — n. 31789/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMOUD FARES MOHAMED MOHAMED nato in EGITTO il 16/01/2003 4.; avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORT)WPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 27/5/2025, ha riformato la sentenza emessa il 24/10/202 dal Tribunale cittadino nei confronti di Fares Mohamed Mohamed Mahmoud in ordine al delitto di rapina aggravata ascrittogli, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la mancanza e manifesta ollogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di 11 7A-• o avverso la sentenza di primo grado, che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31789/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la mancanza e manifesta ollogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di 11 7A-• o avverso la sentenza di primo grado, che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMOUD FARES MOHAMED MOHAMED nato in EGITTO il 16/01/2003 4.; avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORT)WPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 27/5/2025, ha riformato la sentenza emessa il 24/10/202 dal Tribunale cittadino nei confronti di Fares Mohamed Mohamed Mahmoud in ordine al delitto di rapina aggravata ascrittogli, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la mancanza e manifesta ollogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di 11 7A-• o avverso la sentenza di primo grado, che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; ), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in