Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary investigation dismissal orders are not appealable to the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Fabio De Longhi's cassation appeal inadmissible without formalities. De Longhi challenged the preliminary investigation judge's dismissal of charges against Mario Autolitano, arguing violations of criminal and civil codes. The Court ruled that such dismissal orders are not subject to cassation review and must be rejected directly under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An order of dismissal issued by the judge for preliminary investigations after rejecting the victim's opposition is not appealable to the Supreme Court and must be declared inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LONGHI FABIO, nato a Treviso il 24/09/1967 avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 29/04/2025, il G.i.p. del Tribunale di Firenze, rigettata l'opposizione della persona offesa Fabio De Longhi, disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Mario Autolitano per i reati di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) e di contraffazione di marchi o segni distintivi (art.473 cod. pen.) ai danni del suddetto Fabio De Longhi, nella sua qualità di legale rappresentante di "De' Longhi Applaiances" s.r.l.
2. Avverso l'indicata ordinanza del 29/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Simona Carolo, Fabio De Longhi, affidato a due motivi, con i quali deduce la violazione, rispettivamente, dell'art. 473 cod. pen. (primo motivo) e dell'art. 646 cod. pen., con riferimento agli artt. 1141 e 1164 cod. civ. (secondo motivo).
3. La Corte di cassazione ha chiarito - affermando dei principi che il Collegio, condividendoli, intende ribadire - che l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è • impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726-01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723-01).
4. Per la ragione indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così