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Ordinanza — n. 31787/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally filed it without a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31787/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition without a registered defense attorney. Although the document bore an authenticated signature by a lawyer, the court held that personal filing is strictly prohibited for cassation appeals under current procedural law. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 616 c.p.p.; The cassation appeal must be filed exclusively by a defense attorney registered with the Court of Cassation, rendering personal filing by the accused inadmissible regardless of signature authentication.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition defense attorney requirement signature authentication invalidity court costs and fine requisito della firma allegazioni insufficientemente motivate prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
272010) e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
272010) e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDIANE MOUHCINE (CUI: 0424H81) nato in MAROCCO il 15/07/1995 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE)4PPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mediane Mouhcine ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che il 18/3/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Verona in relazione al delitto di danneggiamento aggravato. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, con atto soltanto da questo sottoscritto, per quanto con firma autenticata dall'avv.

Riccardo Favetta. Va ribadito, infatti, che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010) e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep. 06/12/2018, ZHAIR AHMED, Rv. 274636). Il ricorso è, pertanto, inammissibile e l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 settembre 2025