Italian Court dismisses plea bargain appeal for lack of specific grounds regarding non-punishment causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lara Garcia Walter Yvan inadmissible without formalities. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing violations of procedural articles regarding non-punishment causes and the particular lightness of the offense. The court ruled that negative findings on non-punishment grounds require specific motivation only when concrete elements exist, which were absent here, and that particular lightness does not trigger immediate acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, Art. 131 bis c.p.p.; The Supreme Court holds that a negative ruling on non-punishment causes requires specific motivation only when concrete elements emerge, and that particular lightness of the offense does not constitute a ground for immediate acquittal under Art. 129.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARA GARCIA WALTER YVAN nato in PERU' il 29/04/1967 avverso la sentenza del 01/07/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Walter Yvan Lara Garda ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al delitto di cui artt. 81 cpv., 110 e 493 ter cod. pen., la pena concordata tra le parti, deducendo violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.Il primo motivo di doglianza è inammissibile in quanto è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., né il ricorrente ha dedotto quali possano essere le condizioni che, a suo avviso, avrebbero imposto una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cit., sicché sul punto il ricorso pecca anche di genericità. È inammissibile anche il motivo volto a contestare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926 - 01;
Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di, Rv. 272265 - 01.In motivazione, la S.C. ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito). Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; tu7 -ny; "ci O O Z (-1)
P.Q.M.
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