Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds regarding penalty modification via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant waived specific grounds regarding the penalty determination during the settlement agreement in the second instance. The applicant argued for generic mitigating circumstances and procedural defects, but the court held that waiving these points in the settlement precludes further litigation on them. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of grounds regarding the penalty determination in a settlement agreement constitutes an essential part of the agreement and precludes subsequent cassation appeals on those matters.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACACE GIOVANNI nato a NAPOLI il 16/09/1984 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORT APPELLO di TRIESTE ) udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;..
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 15/1/2025, ha riformato la sentenza emessa il 14/9/2021 dal GUP del Tribunale di Gorizia nei confronti di Giovanni Cacace in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 648bis cod. proc. pen., rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non applicate, però, nella loro massima estensione, e la violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per non essersi riconosciuta la dedotta incompatibilità funzionale del GUP a decidere il procedimento.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di &dee° avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; ), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 settembre 2025