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Ordinanza — n. 31783/2025 — snpen Generato dall'IA

Court corrects procedural error by adding 'dismissed' and costs to an inadmissible appeal decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31783/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a material error in a previous order declaring the appeal inadmissible. The original text omitted the word 'dismissed' and failed to order the appellant to pay court costs. Consequently, the decision was amended to explicitly state that the appeal is dismissed and the appellant is condemned to pay procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A material error in the operative part of a judgment requiring the addition of the word 'dismissed' and the imposition of costs mandates a correction to ensure the legal effect of the decision is properly recorded.

Parole chiave

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material error correction inadmissible appeal court costs condemnation procedural amendment Cassazione Roma carenza di interesse dispositivo ruolo condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 26/10/1971 avverso l'ordinanza del 13/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questa Corte ha pronunciato sentenza n. sez. 1144 del 13/06/2025 sul ricorso presentato da Parisi Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 26/10/1971 2. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha accertato la sopravvenuta carenza di interesse quanto al ricorso introdotto in questa sede, attesa l'intervenuta caducazione in sede di giudizio dibattimentale del provvedimento di sequestro del 16/11/2012, con restituzione dei beni all'avente diritto.

3. Per mero errore materiale, costituito dall'errata indicazione nel SIC della relativa casella di compilazione modulo delle formule di annullamento, il dispositivo del ruolo contiene la formula della dichiarazione di inammissibilità senza indicazione della parola ricorso né della condanna alle spese. Pertanto, il dispositivo del ruolo va corretto nel senso che dopo la parola "inammissibile", essere inserita la seguente frase:" il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.".

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 13/06/2025, sul ricorso n. 12156/2025, di Parisi Giuseppe, nel senso che, dopo la parola "inammissibile", deve leggersi: "il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso il 9 settembre 20