Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of specific non-prosecution reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Trentacoste and Ferro inadmissible without formalities. The defendants argued the lower court failed to provide specific reasoning for denying non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and incorrectly qualified the crimes. The court ruled that specific justification is only required if concrete elements for non-prosecution appear in the case file, which was not the case here, and that the second appeal lacked specificity regarding the alleged qualification error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea bargain proceedings, a negative ruling on non-prosecution requires specific motivation only when concrete elements for non-prosecution emerge from the files; otherwise, implicit verification suffices, and appeals based on vague qualification errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRENTACOSTE GABRIELE nato a PALERMO il 15/05/2002 FERRO GABRIELE nato a VIAREGGIO il 01/10/1971 avverso la sentenza del 16/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gabriele Trentacoste e Gabriele Ferro, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, in ordine ad una pluralità di reati contro il patrimonio, ritenuti in continuazione tra loro, le pene concordate tra le parti, deducendo entrambi il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il Ferro, altresì, in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il primo motivo di doglianza in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., né i ricorrenti hanno dedotto quali possano essere le condizioni che, a suo avviso, avrebbero imposto una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cit., sicché sul punto i ricorsi peccano anche di genericità. Del tutto generica è anche la censura del Ferro in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, atteso che il ricorrente non indica nemmeno a quale dei diversi reati contestatigli si riferisca, né quale dovrebbe essere la qualificazione giuridica corretta.
Peraltro, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 - 01), nel caso di specie nemmeno specificati.
I ricorsi, pertanto, sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 settem