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Ordinanza — n. 31779/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for being personally filed by defendants without counsel, violating procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31779/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because they were personally filed by the defendants without the mandatory representation of a registered defense attorney. The appellants argued the lower court's sentencing was insufficiently motivated and disproportionate, but the Court ruled that personal filing violates Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected de plano, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by registered defense attorneys; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal filing defense attorney requirement inadmissible appeal de plano procedure Cassation procedure allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, con un unico atto, Aniello Pagano e Ferdinando Perrotti, affidati a un unico motivo, con il quale lamentano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 132, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Si deve preliminarmente rilevare che i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
artt. 132 c.p
pen., che la suddetta sentenza sarebbe «dotata di una motivazione insufficiente e scarna in merito all'applicazione della sanzione», in quanto «non si è adeguatamente tenuto conto di tutti i criteri di cui agli artt. 132 c.p.p.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGANO ANIELLO, nato a Napoli il 31/08/1968 PERROTTI FERDINANDO, nato a Napoli il 04/04/1987 avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29/11/2024, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 08/11/2017 del Tribunale di Napoli con la quale Aniello Pagano e Ferdinando Perrotti erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione e C 2.000,00 di multa per la ricettazione in concorso di sei tablet.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, con un unico atto, Aniello Pagano e Ferdinando Perrotti, affidati a un unico motivo, con il quale lamentano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., che la suddetta sentenza sarebbe «dotata di una motivazione insufficiente e scarna in merito all'applicazione della sanzione», in quanto «non si è adeguatamente tenuto conto di tutti i criteri di cui agli artt. 132 c.p.p. [sic] e 133 c.p.p. [sic], irrogandosi in concreto una pena iniqua e sproporzionata ai fatti».

3. Si deve preliminarmente rilevare che i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazioni proposte in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend