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Ordinanza — n. 31774/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain verdict dismissed for inadmissible legal qualification challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31774/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, dismissing their challenge to the plea bargain verdict from the Tribunal of Agrigento. The defendants argued that the court erred in legally characterizing their actions as assault and attempted extortion, claiming mere presence or debt reminders did not constitute crimes. The court rejected these generic complaints, ruling that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, such appeals are limited to manifest errors immediately evident from the indictment and sentencing, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts regarding legal qualification are inadmissible unless the error is manifest and immediately evident from the indictment.

Parole chiave

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plea bargain verdict legal qualification challenge manifest error standard inadmissible appeal Cassation procedure infrazione privilegiata inesigibile malgrado lesioni salute capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché presuppongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
Art. 129 cod. proc. pen.
Quanto al motivo inerente all'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti, nella specie, in forma del tutt,-_ generica, si limitano a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazionc, sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto, porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Quanto al motivo inerente all'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti, nella specie, in forma del tutt,-_ generica, si limitano a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazionc, sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché presuppongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto, porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
(sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Antona Melchiorre, nato a Licata il 31/03/2003 e da Antona Melchiorre, nato a Licata il 24/04/2003; avverso la sentenza pronunciata in data 13/03/2025 dal Tribunale di Agrigento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gli imputati Antona Melchiorre, nato a Licata il 31/03/2003 e Antona Melchiorre, nato a Licata il 24,I04/2003, per il tramite del dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 13/03/2025 ai sensi dell'art 444 cod. proc. ;en.. fJ 2. Entrambi c imputati, con un unico motivo, deducono l'erronea qualificazione giuridica del fatto - rlspettivamente, per Melchiorre Antona nato il 24/04/2023 con riferimento reato di lesioni personali di cui al capo 5) dell'imputazione e per Melchiorre Antona nato il 31/03/2023 con riferimento al reato di tentata estorsione di cui a! capo 4) dell'imputazione - ed il mancato approfondimento sulla sussistenza del reato e, quindi, sui motivi per i quali si è ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen..

3. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché presuppongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

4. Entrambi i ricorrenti lamentano - genericamente e apoditticamente - l'omessa motivazione della sentenza sulla qualificazione giuridica del fatto: ed invero, per Melchiorre Antona nato il 24/04/2023, si sostiene che "la mera presenza" dell'imputato a casa della persona offesa al momento del fatto sarebbe inidonea ad imputare allo stesso la responsabilità per il reato di lesioni personali, mentre, per Melchiorre Antona nato il 31/03/2023, si sostiene che egli non avrebbe richiesto somme di denaro alla persona offesa, ma si sarebbe limitato a ricordarle il debito scaduto, dovendo rispondere, tuttalpiù, del reato di violenza privata.

5. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007 ed entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007), l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge nor immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01).

6. I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione relativa alla qualificazione giuridica sono palesemente mancanti nel caso in esame, nel quale i ricorrenti, come detto, si limitano ad affermare in maniera affatto generica che il giudice non avrebbe approfondito la dinamica del fatto e, dunque, la qualificazione giuridica del fatto, senza peraltro evidenziare eventuali errori connotati da evidenza ed immediatezza, come richiesto dal principio di dirltto sopra enunciato.

7. Quanto al motivo inerente all'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti, nella specie, in forma del tutt,-_ generica, si limitano a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazionc, sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; anche sul punto occorre ribadire che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per casazione avverso la sentenza di patteggiarnento sono tassative e che, dal nove i o dei casi, è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).8.

Quanto esposto, porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 08/07/2025 Il C