Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding lack of specific reasoning on bail conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were too generic to challenge the lower court's decision. The appellant argued that the trial court failed to adequately justify why detention was necessary over less severe measures like electronic monitoring, citing lack of specific reasoning regarding her economic situation and the time elapsed since her last crime. The court rejected these arguments, ruling that the appeal did not specifically contest the factual basis for the bail reduction or the specific legal reasoning applied by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically contest the facts or the legal reasoning of the lower court decision.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATERA GIUSEPPINA nata a MONTALBANO JONICO il 03/01/1968 avverso l'ordinanza del 24/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 21 febbraio 2025, che aveva applicato alla ricorrente la custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (qualificata dal Giudice per le indagini preliminari come associazione "semplice"), trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis cod.pen. e favoreggiamento della immigrazione clandestina (capi 1, 19, 25 e 60 della imputazione provvisoria).
Si è ritenuta la sussistenza di una associazione per delinquere, cui la ricorrente partecipava, capeggiata da Graziano Massimo ed operante in Sarno e comuni limitrofi, diretta a realizzare, anche attraverso l'uso di società apparentemente gestite da prestanome, truffe ai danni dello Stato, delitti tributari e conseguenti reati di riciclaggio o autoriciclaggio dei profitti illeciti ottenuti. In parallelo rispetto alla operatività di tale sodalizio illecito, si era accertata la commissione, da parte della ricorrente e di numerosi altri coindagati, di condotte volte a sfruttare la normativa sulla immigrazione clandestina (cosiddetto Decreto Flussi, DPCM 29 dicembre 2022).
2. Ricorre per cassazione Giuseppina Matera, a mezzo dei suoi difensori e con unico atto, deducendo:
1) violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. La ricorrente premette che l'ordinanza impugnata ha ravvisato il pericolo di reiterazione di reati solo in relazione al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui al capo 60. Il Tribunale non avrebbe motivato alcunché in relazione alla adeguatezza della massima misura cautelare, limitandosi a richiamare la presunzione di legge (di tipo relativo e non assoluto) prevista, in relazione a tale reato, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza spiegare le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari, anche con uso di strumenti elettronici di controllo, non sarebbe stata sufficiente a salvaguardare il paventato pericolo di recidiva, così come le altre misure ancor meno gravi;
2) violazione di legge per non avere il Tribunale valutato, al fine di ritenere concreto e attuale il pericolo di recidiva, le difficoltà economiche della ricorrente, il suo stato di incensuratezza e il lungo lasso temporale di circa due anni trascorso tra la commissione dell'ultimo fatto criminoso nel marzo 2023 e l'applicazione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici. 1.Nelle more della presentazione del ricorso è pervenuta in cancelleria comunicazione e relativa documentazione dalla quale si evince che la misura cautelare in carcere originariamente applicata è stata sostituita con altra misura non detentiva.Deve premettersi che la ricorrente mantiene l'interesse a coltivare il ricorso in quanto con l'originaria richiesta di riesame ella non si era limitata a chiedere la sostituzione della misura cautelare intramuraria con gli arresti domiciliari ma ne aveva chiesto la revoca ritenendo insussistenti i presupposti per applicare ogni altra misura.
Tuttavia, la richiesta di riesame, i motivi aggiunti e l'odierno ricorso risultano del tutto generici nel censurare i profili che hanno portato il giudice di merito ad affievolire l'originaria misura cautelare, contestando solo le ragioni della mancata applicazione degli arresti domiciliari. Sotto questo profilo, il Tribunale ha sottolineato la gravità dei fatti, costituita dal compimento di una serie di condotte illecite inserite all'interno di un contesto associativo fortemente strutturato al quale la ricorrente faceva riferimento, circostanze ritenute idonee a superare il mero stato di incensuratezza ed a rendere attuale il pericolo di recidiva.
Nel che, l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore