Cassation court dismisses appeal against preventive seizure due to lack of apparent evidence of fictitious registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Antonio Procopio's request to review the preventive seizure of his company. The defense argued the seizure lacked motivation regarding the link between the company and the alleged crimes of association and fictitious registration. The court found the lower court's reasoning persuasive, noting the defendant's own testimony admitted creating the company to evade asset freezing measures and confirming its role as an operational center for illicit activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a preventive seizure is inadmissible if the lower court's decision is not apparently motivated regarding the pertinence of the seized assets to the alleged crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procopio Antonio nato a Catanzaroil 11/12/1986 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del Tribunaledi Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; il Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, ha concluso peril rigetto del ricorso; il difensore di Antonio Procopio, Avv. Antonio Sgromo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Antonio Procopio, amministratore unico della “Cash and carry s . r . l . ” , avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari con il quale, ai sensi dell’art. 321, comma 1 cod. proc. pen.,si disponeva i l sequestro preventivo “ impeditivo ” d i tale società. Il sequestro veniva disposto sulla base della rilevazione del rapporto di pertinenzialità della società vincolata con i reatidi associazione a delinquere e di intestazione fittizia ( contestat o al ricorrente al capo 19 ) della rubrica provvisoria).
Si contestava al ricorrente (a) di avere “ partecipato ” all’ associazione finalizzata alla commissione di truffe e bancarottefraudolente diretta da l padre, Pietro Procopio, mediante la costituzione della società “ A li p adania s.r.l.” , apparentemente funzionale al l'apertura di un supermercato a Novara , ma invece,strumentale ad ottenere delle forniture che non venivano pagate ed a consentire, quindi, il reimpiego dei prodotti illecitamente acquisiti nelle società catanzaresi,tra le quali la “Cash and carry s.r.l.” ; (b) di essere l’intestatario fittizio della società sequestrata, di fatto gestita da Pietro Procopio.
2. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per Cassazione i difensori di Antonio Procopio che deducevano: 2.1 violazione di legge (art. 321 cod. pr o c. pen.): sarebbe assente la motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra la società vincolata ed i reati per cui si procede; si allegava che la società non sarebbe stata coinvolta in nessun reato facente capo all’associazione, che non av rebbe mai intrattenuto rapporti di tipo commerciale né con l'“Alipadania s.r.l. ” (come dimostrerebbe l’assenza di fatture) né con le altre società coinvolte nel contestato sistema di truffe; peraltro laritenuta pertinenzialità non sarebbe stata suffragata da alcuna captazione telefonica, né sarebbe ro stati indicati gli specifici reat i in ipotesi commessi“attraverso” il supporto della società. 2.2.violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumusdel reato previsto dall'art. 512 - bis cod. pen.: il Tribunale per il riesame avrebbe erroneamente citato la giurisprudenza che faceva riferimento al sequestro preventivo nei confronti del “terzo”, nonostante Antonio Procopio non fosse un “ terzo ” , ma fosse invece indagato per il delitto ascrittogli al capo 19), ovvero per il reato di intestazione fittizia ; a ciò si aggiungeva che nel caso di sequestro preventivo di natura impeditiv a , contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, anche il terzo potrebbe far valere l'insussistenza dei presupposti della cautela reale;
Si contestava, inoltre , l ’ assenza di motivazione in ordine all ’ effettiva gestione in capo a Pietro Procopio della società vincolata; la riconducibilità della società a Pietro P rocopio sarebbe fondata su elementi pr i vi di capacità dimostrativa, come la vicinanza della sede legale al luogo dove si trovavano i magazzini di altre società utilizzate dall’associazione e d i contenuti dell’interrogatorioreso da Pietro Procopio ( nonostante questi , durante tale atto, non avesse effettuato alcun riferimento alla “Cash and carry s.r.l.”).
A ciò si aggiungeva che non sarebbe stato dimostrato che i capitali utilizzati per la costituzione della società sequestrataprovenissero da Pietro Procopio, dato che i conferimentisarebbero riferibili ad Antonio Procopio e d a Stefania Costanzo . Si deduceva, infine, che non sarebbe stato dimostrato ildolo specifico del reato di intestazione fittizia, dato che la esistenza di pregressi provvedimenti di prevenzione in capo a Pietro Procopio non implic herebbe che le sue attività fossero,sempre e comunque, funzionali all'elusione di eventuali provvedimenti di prevenzione; 2.3. violazione di legge in ordine alla mancata valutazione della memoria difensiva prodotta dalla difesa durante il procedimento di riesame: in particolare non sarebbe stato valutato (a) che la Regione Calabria av eva accertato che la “Cash and carrys.r.l.” ave va tutti i requisiti di ammissibilità per stipulare un contratto con la “FinCalabria s.p.a.”; (b) che la documentazione allegata dalla difesa attesterebbe la provenienza lecita delle somme utilizzate per effettuare l'aumento di capitale sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. 1.1.Si conferma la giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2,n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Premesso che correttamente nel secondo motivo di ricorso si evidenziava che Antonio Procopio non rivestiva la qualifica di terzo interessato ma di indagato, in quanto nei suoi confronti era stata elevata l'imputazione provvisoria descritta al capo 19) e che,pertanto, la giurisprudenza citata a pag . 4 dell’ordinanza impugnata non risultava pertinente, il C ollegio rileva che tale erronea citazione non incide sulla tenuta del percorso logico argomentativo posto a fondamento della valutazione della sussistenza dei gravi indizi dei reati contestati. 1.3.
Imotivi rivolti a denunciare l’apparenza della motivazione in ordin e alla sussistenza del fumus commissi delictinon sono consentiti in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova e, nella censura di una motivazione “esistente”, affatto apparente,che, pertanto, esulano dall'area delle contestazioni che possono essere proposte in sede di legittimitànella materia della cautela reale. 1.3.1. Contrariamente a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso il Tribunale, con motivazione esaustiva e persuasiva, aveva rilevato che sia dalle attività di osservazione della polizia giudiziaria che dalle intercettazioni era univocamente emerso che i prodotti acquistati dalla “Alip adania s.r.l.” non venivano pagati dalla società, ma erano trasportati in Calabria presso la “C ash and carrys.r.l.” per essere rivenduti al fine di lucrare un profitto ingiusto .
Dunque, contrariamente a quanto dedotto,era stato dimostrato il rapporto di pertinenzialità e strumentalità della società sequestrata con i reati per cui si procede, dato che la stessa risultava essere uno strumento essenziale per l'attuazione del programma delittuoso dell’associazione (pag. 4 dell’ordinanza impugnata). 1.3.2. Quanto alla sussistenza e , dunque, la “ non apparenza ” della motivazione in ordine ai gravi indizi del reato previsto dall'art. 512 - bis cod. pen., contestate con il secondo motivo di ricorso, il T ribunale per il riesame evidenziava persuasivamente chePietro P rocopio nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva dichiarato di avere costituito diverse società, tra cui quella sequestrata,e di averle fatte intestare ai congiunti proprio al fine di evitare che le stesse fossero apprese con delle misure di prevenzione patrimoniale: il che , unitamente agli indizi che dimostravano la strumentali della “Cash and carry s.r.l.” all’attuazione del programma associativo, consente di ritenere sussistente il fumus commissi delicti del reato di intestazione fittizia .
Peraltro dalle indagini era emerso (a) che le sedi logistiche delle imprese riconducibili al Pietro Procopio erano caratterizzate dall’essere prossime le une alle altre, il che facilitava il transito della merce acquisita con l’ attività fraudolente organizzata d a ll'associazione , (b) che la stessa “ C ash and carry s.r.l.” veniva utilizzata da Pietro P rocopio per effettuare delle riunioni con pregiudicati, dunque come centro operativo per la gestione di affari illeciti , circostanza che confermava la sostanziale riconducibilità della società al Pietro Procopio e la fittizietà dell’intestazione al ricorrente. 1.3.3.
C on riferimento alla omessa valutazione della memoria depositata dalla difesa nel corso del giudizio di riesame,oggetto della censura proposta con l’ultimo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che, anche in questo caso , il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quantomanifestamente infondato. Inveronella prima pagina della ordinanza impugnata veniva esplicitamente citata la memoria depositata dalla difesa . Con tale memoria la difesa aveva allegato (a) l'estraneità della “ C ash and carry s.r.l.” al progetto criminale associativo, rilevando la legittimità sia dell’ assetto societario che dei conferimenti di capitale, (b) l'inesistenza dei gravi indizi del reato di intestazione fittizia, temi ampiamente trattati dall'ordinanza impugnata con motivazione che - si ripete - non può essere censurata nella materia della cautela realeperché non apparente.
3. All’inammissibilità del ricors o segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10settembre 202 5 . Il Consigliere estensore Il P resident