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Sentenza — n. 31677/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls aggravated robbery appeal due to illegal immediate trial violating defense rights and statutory time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31677/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment and the immediate trial decree without remand. The appellant argued that the immediate trial was illegal because it was ordered before the review procedure concluded, violating his right to a preliminary hearing and the specific time limits of the Code of Criminal Procedure. The court held that the lower court's attempt to cure this defect was unlawful, as the immediate trial deprived the defendant of essential defense opportunities not permitted by law.

Regesto Legislator

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Art. 453, comma 1-ter c.p.p.; Art. 512 c.p.p.: The immediate trial procedure cannot be ordered before the conclusion of the review procedure, and any violation of the associated defense rights constitutes a nullity that cannot be cured by the existence of grave indicia of crime.

Parole chiave

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immediate trial procedure review procedure conclusion nullity of judgment defense rights violation curing nullity illegality preliminary hearing right aggravated robbery appeal rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 453, comma 1-ter c.p.p.
Il Collegio rileva che l’art. 453, comma 1 - ter , cod.
Art. 512 c.p.p.
violazione di legge (art. 512 cod.
Art. 161, comma 4 c.p.p.
pen.) : il decreto di citazione a giudizio in appello sarebbe stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4 , cod.
Art. 604 c.p.p.
Gli atti devono essere trasmessi ai sensi dell’art. 604 cod.
Art. 610, comma 5 c.p.p.
Art. 611, comma 1-bis c.p.p.
art. 512 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla acquisizione delle decisive dichiarazioni della persona offesa : le ricerche della persona offesa sarebbero state incomplete in quanto non sarebbero state attivate lerogatorie internazionali ; 2.4.violazione di legge (art.
art. 309 cod. proc. pen
“custodiale” possa essere presentata solo dopo la definizione del procedimento previsto dall’art. 309 cod. proc. pen., ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.
art. 604 cod. proc. pen
Gli atti devono essere trasmessi ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38061 del 16/09/2021
Tale inquadramento risulta confermato dalla giurisprudenza che ha ritenuto la nullità sanata in seguito all’accesso dell’imputato al rito abbreviato (Sez. 2, n. 38061 del 16/09/2021,cit.;
Sez. 1, n. 22549 del 04/02/2015
Sez. 1, n. 22549 del 04/02/2015, Gagliardi, Rv.
Sez. U, n. 16 del 21/06/2000
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rausi Gianluca nato a Cataniail 16/11/1993 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, con requisitoria scritta tempestivamente depositata , concludeva per il rigetto del ricorso. Il difensore Avv.Carmelo Minnella, con memoria, insisteva sulla fondatezza delle doglianze descritte nel ricorso e ne chiedeva l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Catania confermava la condanna di Gianluca Rausi per il reato di rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di Gianluca Rausi,che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 178 e ss . cod. proc. pen.) : il decreto di citazione a giudizio in appello sarebbe stato notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4 , cod. proc. pen. dopo un tentativo di notifica presso il domicilio inizialmente eletto in Catania in largo Serafino Amabile G uastella n . 29 , nonostante il Rausi, in sede di interrogatorio di garanzia , avesse successivamente eletto domicilio a Como , in via R ienza n . 5 ; si de duceva , inoltre,che non sarebbe stata verificata l'inidoneità o l ’ insufficienza del domicilio eletto prima della notifica sostitutiva exart. 1 6 1 , comma 4 , cod. proc. pen. ; 2.2. violazione di legge 453 , comma 1 - ter , cod. pr o c. pen. e vizio di motivazione: la richiesta di giudizio immediato c.d.

“custodiale” era stata avanzata prima che fosse definita la procedura di riesame; si deduceva che , contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, (a) il ricorrente aveva espressamente impugnato l'ordinanza di rigetto dell'eccezione tempestivamente proposta all'udienza dibattimentale dell'8maggio 2018, (b) che la giurisprudenza citata a sostegno della rilevanza del mancato rispetto del termine era relativa alla sanatoria delle nullità generalia regime intermedio conseguente all’accesso alrito abbreviato che, in questo caso , non era stato richiesto, (c) che sarebbe illegittima la motivazione che respingeva l’eccezione sulla base del fatto che il Tribunale per il riesame, all’esito del giudizio cautelare, aveva confermato la sussistenza dei gravi indizidel reato contestato : la Corte di appello avrebbe , infatti, introdotto una sanatoria non prevista dalla legge in violazione dell'art . 453,comma 1 - ter cod. proc. pen. ed av rebbe leso il diritto del ricorrente a d avere un processocon rito ordinario; 2.3. violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla acquisizione delle decisive dichiarazioni della persona offesa : le ricerche della persona offesa sarebbero state incomplete in quanto non sarebbero state attivate lerogatorie internazionali ; 2.4.violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata identificazione delle circostanze “ imprevedibili ” che avrebbero reso impossibile la ripetizione della decisiva testimonianza della persona offesa; questaesercitava notoriamente l'attività di meretricio e non aveva residenza in Italia; il verbale di ricerche del 6 marzo 2019 confermerebbe la prevedibilitàdell’allontanamento dal territorio italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri. 1.1. Dagli atti emerge che i l Rausi è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il 23 novembre 2015; il 4 dicembre dello stesso anno il pubblico ministero aveva chiesto l'emissione del decreto di giudizio immediato nonostante fosse pendente il procedimento incidentale per il riesame della legittimità della cautela; tale procedimento si concludeva il 14 dicembre 2015 , dunque “dopo”l’emissione della richiesta di giudizio immediato. 1.2. Il Collegio rileva che l’art. 453, comma 1 - ter , cod. pr o c. pen. prescrive che, nel caso in cui sia stata applicata la custodia cautelare , la richiesta di giudizio immediato c.d.

“custodiale” possa essere presentata solo dopo la definizione del procedimento previsto dall’art. 309 cod. proc. pen., ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. Il mancato rispetto di tale prescrizione genera una violazione del diritto di difesa che integrauna “ nullità generale a regime intermedio che si esprime nella compressione del diritto dell’imputato alla cel e brazione dell’udienza preliminare in un caso in cui la legge non lo consente ( Sez. 2, n. 38061 del 16/09/2021, Gdida, Rv. 282130 – 01 ;

Sez. 1, n. 22549 del 04/02/2015, Gagliardi, Rv. 263742 –01) E’ appena il caso di rilevare che la celebrazione dell’udienza preliminare offre all’imputato un’importante possibilità di esercitare il suo diritto di difesa ; tale prerogativa può essere negata solo se la scelta di procedere con il rito immediato sia disposta nel ri spetto delle condizioni previste dalla legge e, dunque, del termine previstodall’art. 453, comma 1-ter cod. proc. pen. Tale inquadramento risulta confermato dalla giurisprudenza che ha ritenuto la nullità sanata in seguito all’accesso dell’imputato al rito abbreviato (Sez. 2, n. 38061 del 16/09/2021,cit.;

Sez. 1, n. 22549 del 04/02/2015, cit.) : la richiesta di essere giudicati con il rito abbreviato implica, infatti, la rinuncia a dedurre sia le nullità “sanabili”con attività – come l’accesso ai riti a prova contratta - che implicano l’accettazione degli effetti dell’atto viziato che le inutilizzabilità fisiologiche (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 –01). 1.3. Nel caso in esame, l’eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa correlata al mancato rispetto del termine previsto dall’art. 453,comma 1 - ter, cod. proc. pen.

è stata tempestivamente , e reiteratamente , dedotta nel rispetto delle previsioni indicate dall’art. 182 e ss.cod. proc. pen. L 'eccezione è statainfatti p roposta nel corso del dibattimento di primo grado (e respinta con ordinanza dell’8 maggio 2018) e riproposta con entrambe le impugnazioni ; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il difensore del Rausi con l’atto di appello, aveva regolarmente impugnato l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva respinto l'eccezione di nullità ( pag g . 1 e 2 dell'atto di appello). 1.4.

Deve, da ultimo, essere rilevat a l’illegittimità del la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sanata la violazione denunciata , in ragione del fatto che all'esito del procedimento cautelare erano stati r itenuti sussistenti ì “ gravi indizi del reato per cui si procede”. La limitazione del diritto di difesa connessa all’ammissione del rito immediato, che si risolve nella eliminazione della fase dell’udienza preliminare, non può, infatti,essere soggetta a sanatorie non previste dalla legge . 1.3.

Nel caso in esame i l Collegio rileva che il giudizio immediato è stato illegittimamente disposto, nonostante la richiesta del pubblico ministero fosse stataproposta prima della conclusione della procedura di riesame ; d alla nullità del decretodi giudizio immediato consegue la nullità di entrambe le sentenze di merito. Gli atti devono essere trasmessi ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen. al Tribunale di Catania, per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nonchéil decreto di giudizio immediato, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, per l'ulteriore corso.

Così deciso, il giorno 10settembre 202 5 . Il Consigliere