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Sentenza — n. 31676/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and violation of recidiva rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31676/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific allegations regarding the defendant's detention status and a legal error in the sentencing argument. The appellant claimed absolute nullity because his detention was not communicated to the court, but failed to identify the specific documents proving this fact. Furthermore, the court rejected the request to prioritize general mitigating circumstances over the specific recidiva aggravating circumstance, which is legally prohibited under Article 69 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 69 c.p.: The appeal must specifically identify the acts alleged to be distorted, and the general mitigation of circumstances cannot prevail over specific recidiva aggravating circumstances.

Parole chiave

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lack of specificity absolute nullity legitimate impediment specific recidiva general mitigation procedural inadmissibility costs of proceedings scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
“Mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 69 c.p.
A tutto ciò si aggiunga che il ricorrente non considera che l’art. 69, comma quarto, cod.
Art. 99 c.p.
pen., vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti nei casi previsti dall’art. 99, comma quarto, cod.
Art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp.
art. 62-bis cod. pen
“Mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
Va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: SCIBILIA CARLO nato il 08/09/1982 a ERICE avverso la sentenza in data 21/01/2025 della Corte di appello di PALERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell’Avvocato GIANPAOLO AGATE, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Carlo Scibilia, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/01/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 13/05/2022 del Tribunale di Trapani, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, con la recidiva. Deduce: 1.1. “Nullità assoluta di tutti gli atti del giudizio di primo e secondo grado per la mancata traduzione e partecipazione al procedimento dell’imputato detenuto”. A tale proposito il ricorrente osserva che Scibilia si trovava in stato di detenzione per altro procedimento durante il giudizio di primo grado, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto disporre la sua traduzione all’udienza pubblica e non poteva procedere in sua assenza, attesa la sussistenza dell’evidenziato legittimo impedimento.

Da qui la denuncia di nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi. Il ricorrente specifica che all’epoca era difeso da un difensore d’ufficio che non poteva conoscere lo stato di detenzione dell’imputato. 1.2. “Mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. alle contestate aggravanti”. Secondo il ricorrente «il giudice di prime cure avrebbe dovuto concedere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., rispetto alle contestate aggravanti, e per l’effetto ridurre la pena inflitta», per renderla adeguata, in favore dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 2.Il primo motivo d’impugnazione è inammissibile perché difetta del requisito dell’autosufficienza. Va ribadito che «in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli 3 atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. il 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01).

Tale onere, nel caso in esame, si concretizzava nell’allegazione ovvero nell’indicazione dell’atto e/o degli atti utili a documentare lo stato di detenzione di Scibilia all’epoca della celebrazione del giudizio di primo grado, dai quali dedurre la conoscenza e/o la conoscibilità di tale stato da parte dei giudici. In assenza di tale preliminare ed essenziale allegazione e/o indicazione -del tutto mancante-, il ricorso risulta aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, atteso che non viene dimostrata la sussistenza del presupposto fattuale necessario a far ritenere la fondatezza della dedotta nullità assoluta, alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, spiegando che «la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso» (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 – 01). Il ricorrente dichiara che lo stato di detenzione non era noto neanche al difensore d’ufficio che assisteva l’imputato all’epoca della celebrazione delle udienze per cui si assume sussistente il legittimo impedimento. Tanto porta a dedurre che quel difensore non abbia comunicato ai giudici la sussistenza dello stato di detenzione e, con esso, dell’esistenza di un legittimo impedimento dell’imputato. Alla luce di quanto esposto, non emerge -né il ricorrente lo deduce- che i giudici fossero a conoscenza dello stato di detenzione, né che tale stato fosse da loro conoscibile e/o verificabile, visto che non risulta che alcuno lo abbia loro comunicato né che nel giudizio abbia trovato ingresso qualche documento da cui esso emergeva.

Da qui l’inammissibilità del primo motivo d’impugnazione anche per la sua manifesta infondatezza, oltre che per la già evidenziata aspecificità.

3. Parimenti inammissibile risulta anche il secondo motivo d’impugnazione, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, tra le quali anche la recidiva specifica, specifica e infraquinquennale. La doglianza si mostra assertiva e apodittica, in quanto si limita ad affermare che tale prevalenza serve ad adeguare la pena, senza tuttavia esporre argomenti utili a rappresentare una censura alla sentenza impugnata, per di più scrutinabile in sede di legittimità. A tutto ciò si aggiunga che il ricorrente non considera che l’art. 69, comma quarto, cod. pen., vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti nei casi previsti dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., tra i quali rientra la recidiva specifica infraquinquennale contestata e riconosciuta a carico di Scibilia. Il giudizio di prevalenza preteso dal ricorrente, dunque, è vietato dalla legge, con la conseguenza che il motivo è manifestamente infondato.

4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento