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Sentenza — n. 31673/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31673/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nell’interesse di Francesco Mauro D’Agostaè stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremonail 16/09/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen.e 73, comma 5 , d. P . R . 309/90 2. Si eccepisce, con un unico motivo di ricorso, il mancato recepimento, senza alcuna motivazione sul punto, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulata con la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale il pubblico ministero aveva formalizzato il consenso.

Regesto Legislator

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artt. 629 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 444 c.p, art. 20-bis c.p; Sentenza — n. 31673/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 629 cod. pen.e 73, comma 5 , d. P . R . 309/90 2. Si eccepisce, con un unico motivo di ricorso, il mancato recepimento, senza alcuna motivazione sul punto, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulata con la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale il pubblico ministero aveva formalizzato il consenso.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena misura sostitutiva della detenzione riduzione della pena commutazione della pena pecuniaria sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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artt. 629 cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
Si eccepisce, con un unico motivo di ricorso, il mancato recepimento, senza alcuna motivazione sul punto, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulata con la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod.
art. 444 c.p
Si eccepisce, con un unico motivo di ricorso, il mancato recepimento, senza alcuna motivazione sul punto, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulata con la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod.
art. 20-bis c.p
444 c.p.p.…”, “in subordine, qualora la superiore richiesta di applicazione pena non venisse accolta si chiede la definizione del procedimento con il giudizio abbreviato”; “si chiede , inoltre, la concessione ex art. 20-bis c.p.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D’AGOSTA FRANCESCO MAUROnato a Gallarate (Va) il 0 6 /0 9 /19 90 avverso lasentenza del 16/09/2024 del Tribunale di Cremona Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale,Marco Patarnello, che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’interesse di Francesco Mauro D’Agostaè stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremonail 16/09/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen.e 73, comma 5 , d. P . R . 309/90 2. Si eccepisce, con un unico motivo di ricorso, il mancato recepimento, senza alcuna motivazione sul punto, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulata con la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale il pubblico ministero aveva formalizzato il consenso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere proposto per motivi attinenti al difetto di correlazione tra la richiesta stessa e la sentenza.

2. Nel caso di specie,risulta che la proposta dell ’imputato , datata 19 giugno 2024, è stata formulata nei seguenti termini: “ si richiede la definizione del procedimento…con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.…”, “in subordine, qualora la superiore richiesta di applicazione pena non venisse accolta si chiede la definizione del procedimento con il giudizio abbreviato”; “si chiede , inoltre, la concessione ex art. 20-bis c.p. della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità”. Il pubblico ministero, con decreto del 28 giugno 2024 , ha prestato il consenso all’applicazione della pena come formulata nell’istanza, con evidente riferimento alla richiesta costituita dalla applicazione della pena e “inoltre” d a l la sostituzione della pena detentivacon il lavoro di pubblica utilità .

3. Non correttamente nella sentenza impugnata è stato riportato l’accordo delle partiattinente soltanto all’applicazione della pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione senza tener conto della misura alternativa, oggetto di specifica istanza, riferibile a ciascuno dei due riti richiesti, in via alternativa e subordinata. Tale difetto di correlazione determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata , con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per il giudizio. Così deciso in Roma il11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio An