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Sentenza — n. 31671/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for perjury conviction, rejecting claims of generic intent and recidivism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31671/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for perjury against Antonino Lo Giudice. The defendant argued that his accusations were based on information from his brother and that he lacked specific intent to deceive, while also contesting the application of recidivism and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments, finding the evidence of objective falsity and the defendant's personal history sufficient to establish the required criminal intent and justify the severe penalty.

Regesto Legislator

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Art. 260 c.p.; Art. 261 c.p.: The court established that generic intent is sufficient for perjury when the accused knowingly reports false circumstances derived from a trusted source, and that recidivism applies despite protective program revocation if the individual demonstrates continued high social danger.

Parole chiave

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perjury criminal intent recidivism protective program general mitigating circumstances objective falsity evidence Cassation inadmissibility partecipazione al reato coniuge innocente cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 260 c.p.
Art. 261 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorsosegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE ANTONINOnato a Reggio Calabria il 01 /0 9 /19 59 avverso lasentenza 05 / 11 /202 4 del la Corte di Appello di Firenze Parte civile: Cisterna Alberto Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, Marco Patarnello, che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Giovanni Passalacqua, del foro di Roma,che ha chiesto dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso e condannare l’imputato al rimborso delle spese di costituzione delgrado di giudizio, coma danota spese allegata; lette le conclusioni della difesa dell’imputato, avv. Simona Celebre,del foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contestando consuccessiva memoria di replica le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2024,in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 14 febbraio 2020, con la quale Antonino Lo Giudice era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Alberto Cisterna, perché ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Secondo i giudici di merito, l’imputato, collaboratore di giustizia, nel corso di due interrogatori, in data 10 maggio e 28 giugno 2011, aveva falsamente accusato il Sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia Cisterna del delitto di corruzione in atti giudiziari, affermando che questi aveva ricevuto una sostanziosa somma di danaro dal proprio fratello Luciano Lo Giudice per favorire la concessione della detenzione domiciliare ad un terzo fratello, Maurizio Lo Giudice, gravemente ammalato e detenuto presso il carcere di Milano Opera.

2. Avverso la sentenza di rinvio propon e ricorso per cassazione l’i mputat o , tramite ildifensore di fiducia sulla base di tre motiv i . 2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’innocenza dell’accusato, avendo riferito circostanze apprese dal fratello Luciano, come ribadito anche in sede dibattimentale, e ritenute plausibili, per il rapporto amicale fra quest’ultimo e il Cisterna, a conoscenza dei gravi problemi di salute di Maurizio Lo Giudice. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione in relazione all’ingiustificato riconoscimento della recidiva, senza tener conto della proficua collaborazione e della revoca della misura di prevenzione, sintomatica della cessazione della pericolosità sociale. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta la severità del trattamento sanzionatorio per l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il ravvedimento dimostrato. Con memoria difensiva del 24 luglio 2025, il difensore dell’imputato ha puntualizzato i motivi di ricorso, con particolare riferimento al travisamento della prova, insistendo per l’accoglimento.

Con memoria difensiva del 25 luglio 2025, il difensore della parte civile ha confutato i motivi di ricorso, chiedendone l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto. Con nota di replica alla requisitoria, pervenuta il 31 luglio 2025, la difesa dell’imputato ha contestato le conclusioni del P.G. in relazione al profilo soggettivo del reato, all’applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ilricorso è inammissibile perché presentat o per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2.Attenendosi alle indicazioni della sentenza rescindente, la corte territoriale in sede di rinvio si è confrontata in termini logici ed esaustivi con le acquisizioni processuali, non esaminate dalla precedente sentenza di appello di assoluzione che, per tale lacuna motivazionale, è stata annulla ta ; il ricorrente, invece, insistendo sulla carenza di prova dell’elemento intenzionale del reato, per un verso, reitera tesi già sottoposte al vaglio di merito e, per altro, prospetta un’alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, estranea al sindacato di legittimità.

La sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni del T ribunale, ha richiamato le fonti di prova attestanti la obiettiva falsità delle accuse, con particolare riferimento, oltre che alla loro ritrattazione nel 2013 con i memoriali in atti, anche alla testimonianza di Luciano Del Giudice, il quale ebbe ad escludere di aver mai riferito le circostanze indicate nel capo d’imputazione al fratello Antonino. Circa la consapevolezza della falsità della corruzione, la Corte territoriale ha sviluppato un ampio ragionamento teso a dimostrare l’esistenza del dolo (pag. 20), menzionando le ragioni di risentimento nei confronti del Cisterna, il quale come Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il delitto di associazione di stampo mafioso;richiamando altresì la progressione narrativa, caratterizza nte le dichiarazioni accusatorie in argomento (“aggiustamenti e inversioni di rott a ”) , al fine di rendere plausibili le esternazioni e di evitare conseguenze per il mendacio, attraverso lo schermo della conoscenza de relato, rivelatasi non veritiera.

La portata logica di tali argomenti non è inficiata dai generici rilievi difensivi, basati suuna diversa lettura di atti processuali, peraltro non allegati al ricorso o in esso trascritti integralmente, tesa a porre in dubbio la testimonianza di Luciano Lo Giudice e d a ritenere possibil e l’equivoco i n ordine alle esternazioni di costui sull’interessamento per la scarcerazione del fratello Maurizio.

3. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono all’evidenza manifestamenteinfondati, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato le ragioni dell’applicazione della recidiva contestata ( la spiccata e specifica pericolosità, desumibile oltre che dai precedenti penali anche dalla condotta delittuosa in argomento, indice di un’accentuata propensione a delinquere, causa di espulsione dal programma di protezione) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche(la personalità negativa, così come delineata in precedenza).

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorsosegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. L’imputato, inoltre , è condannat o al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cisterna Alberto che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il11 set