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Sentenza — n. 31666/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal regarding ineffective detention due to invalid interrogation not admissible in review proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the detention order, ruling that the alleged nullity of the pre-trial interrogation could not be raised in the review phase. The defendant argued that the lack of prior notice to his appointed counsel rendered the interrogation void under Article 179 of the Criminal Procedure Code. The Court held that issues concerning the validity of the interrogation under Article 294 fall outside the scope of the review proceeding and must instead be addressed through a separate appeal under Article 306.

Regesto Legislator

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Art. 179, Art. 294, Art. 306 cod. proc. pen.: The ineffectiveness of a coercive measure due to a defective or invalid interrogation cannot be deduced or raised ex officio in the review proceeding; such matters require a distinct sub-procedure.

Parole chiave

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review proceeding scope pre-trial interrogation validity detention measure ineffectiveness separate appeal procedure criminal procedure code aiuto all'evasione di detenuti proroga della carcerazione espulsione riestradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 294 cod. proc. pen.
Dunque, qualora l'interrogatorio espletato in sede di udienza di convalida sia nullo, il titolo custodiale è legittimamente emesso ma il Giudice per le indagini preliminariè tenuto ad espletare l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c od .
Art. 306 cod. proc. pen.
Art. 310 cod. proc. pen.
pen., appellabile exart. 310 stesso codice).
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 179 cod. proc. pen
art. 27 cod. proc. pen
258993 - 01 ) ; interrogatorio che nel caso di specie non è stato espletato né dal giudice dichiaratosi incompetente né dal gip che,ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento cautelare odiernamente impugnato.
art. 185 cod. proc. pen
art. 294 cod. proc. pen
Dunque, qualora l'interrogatorio espletato in sede di udienza di convalida sia nullo, il titolo custodiale è legittimamente emesso ma il Giudice per le indagini preliminariè tenuto ad espletare l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c od .

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto
che , prendendo le mosse dauna non recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv.
Sez. 2, n. 5376 del 07/10/2022, Favatà
Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella
Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino
Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda
271366- 01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv.
Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, Russo
266294-01; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, Russo, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RELLA GIOVANNInato a Melito di Napoli il 26 /0 6 /19 73 avverso l’ordinanzadel 27/05/2025 del Tribunale di Napoli Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Sostituto procuratore generale,Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 7 maggio 202 5 il Tribunale di Napoli ha rigettat o l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Giovanni Rella avverso l’ordinanza emessa in data 6 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1, cod. pen.

2. Avverso l’ordinanza collegiale propon e ricorso per cassazione l’i ndaga to , tramite ildifensore di fiducia sulla base di un unico e articolato motiv o . Premesso di essere stato arrestato il 18 aprile 2025 e di aver nominato il giorno successivo difensore di fiducia l’avv. Luigi Poziello, con dichiarazione pervenuta all’ufficio giudiziario in pari data, il ricorrente deduce che l’udienza di convalida si era tenuta il 21 aprile 2025, senza previo avviso di comparizione al suddetto difensore, al quale era stata comunicata solo l’ordinanza di convalida e di applicazione della misura cautelare; che tale omissione integra una nullità assoluta insanabile, eccepita in sede di riesame; che il tribunale, pur riconoscendo che l’omesso avviso al difensore nominato costituisce causa di nullità di carattere assoluto ex art. 179 cod. proc. pen. dell’udienza di convalida e del relativo provvedimento conclusivo, aveva tuttavia ritenuto che il vizio in questione non era direttamente pertinente all’efficacia della misurae che la mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida con lo specifico rimedio del ricorso per cassazione aveva precluso la possibilità di far valere quel vizio nella fase processuale, autonoma e successiva,relativa all’applicazione della custodia cautelare.

Il Tribunale, tuttavia, ad avviso della difesa, non aveva considerato che con l’ordinanza emessa in data 21 aprile 2025, di convalida dell’arresto e di applicazione della misura, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la propria incompeten za funzionale , disponendo la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria distrettuale e che, con provvedimento del 6 maggio 2025, il Gi udice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva confermato la misura cautelare, ritenendo di non dover procedere ad interrogatorio di garanzia, senza valutare che quello espletato in sede di convalida dell’arresto era nullo e non poteva avere efficacia ai fini del mantenimento dello stato custodiale, disposto dal giudice competente entro il termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen.

Sul presupposto che la nullità derivante dal mancato avviso al difensore per l’interrogatorio dell’arrestato integri una nullità a regime intermedio e che tale vizio era statoeccepita con l’istanza di riesame, il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ilricorso è in fondato , ancorché corretto nelle sue premesse in diritto .

2. Afferma il Tribunale nel provvedimento impugnato che è indubbio che l’omesso avviso al difensore di fiducia del Rella, già nominato al momento della fissazione dell’udienza di convalida, abbia determinato la nullità, di carattere assoluto,dell’udienza di convalida e del relativo provvedimento conclusivo, come pure, in applicazione del disposto dell’art. 185 cod. proc. pen., dei provvedimenti adottati nel corso dell’udienza stessa. Sostiene altresì che tale vizio andava necessariamente azionato attraverso lo specificorimedio ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen.,del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo dell’udienza di convalida e che, preclusa l’impugnazione per mancato esperimento della stessa, non incide sull’efficacia della misura cautelare , in ragione dell’autonomia della fase di convalida dell’arresto o del fermo rispetto a quelle successive.

3. Se è corretto affermare che la nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere– proprio perché questa è provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida – è altresì indubbio che permanela necessità di compiere un valido interrogatorio di garanzia nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 29214 del06/07/2021, Hajdaraj, Rv. 281826 - 01 ;

Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Calvigioni, Rv. 258993 - 01 ) ; interrogatorio che nel caso di specie non è stato espletato né dal giudice dichiaratosi incompetente né dal gip che,ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento cautelare odiernamente impugnato. Dunque, qualora l'interrogatorio espletato in sede di udienza di convalida sia nullo, il titolo custodiale è legittimamente emesso ma il Giudice per le indagini preliminariè tenuto ad espletare l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c od . proc.pen., proprio perché, in applicazione del principio generale quod nullum est nullum producit effectum, non è giuridicamente possibile tener conto dell'interrogatorio affetto da nullità e si applicano quindi le regole generali in tema di esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale di cui all'art. 291 e seg. cod. proc. pen.

Ne deriva che, ove l'interrogatorio di garanzia non venga esperito nel termine previsto dall'art. 294 cod. p roc. p en ., la custodia cautelare perde efficacia, a norma dell'art. 302 cod.proc. p en . ( Sez. 6, n. 837 del 04/03/19 91, Bottone, Rv. 190043-01).

4. Trattasi di stabilire quale sia il rimedio per far valere l’inefficacia della misura, oggetto dell’ unica censura sottoposta con il ricorso per cassazione in esame, non essendo state prospettate altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato : rimedio erroneamente individuato nel l’istanza di riesame. Va ribadito a riguardo che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art.294 cod. proc. pen., anche se svolto ex ante in udienza di convalida: tali questioni, inerendo a vicende che prescindono del tutto dall'ordinanza oggetto di gravame, si risolvono in vizi processuali che non possono inficiare l'intrinseca legittimità di quest'ultima (alla cui verifica soltanto è legittimato il giudice del riesame), ma, operando sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere richiesta al giudice delle indagini preliminari e disposta all'esito di un distinto subprocedimento (con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 cod. proc. pen., appellabile exart. 310 stesso codice). 4.1.

Si richiama a tal fine l’ampia e condivisibile motivazione di cui a Sez. 2, n. 5376 del 07/10/2022, dep.2023, Favatà, non mass. che , prendendo le mosse dauna non recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015)e ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in materia, ha elaborato il principio di diritto – in questa sede riaffermato – secondo cui ‹‹ n el procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., anche se svolto ex ante in udienza di convalida ex art. 391 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato.

Di conseguenza, la predetta questione non può costituire oggettodi ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.». 4.2. Il principio è stato ribadito anche di recentedalla Corte , precisandosi che in sede di impugnazione innanzi al tribunale del riesame non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase successiva all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame(Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 0 1 ;

Sez. 2, n. 54267del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366- 01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, Russo, Rv. 254447-01).

5. Il ricorso in esame va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il11 settembr