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Ordinanza — n. 31314/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence due to lack of correlation with judgment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31314/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised did not align with the specific provisions of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the agreed sentence's fine amount, yet the court record showed the appellant had already requested the exact sentence granted by the lower court. Consequently, the court ruled that such a challenge falls outside the permissible grounds for appealing a plea-bargain judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against agreed sentences are limited to specific grounds; requests lacking correlation with the judgment or not fitting statutory categories are inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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appeal inadmissibility agreed sentence appeal lack of correlation plea bargain procedure Cassazione Rome procedural defect costs of appeal pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTUANI STEVEN nato a LEGNAGO il 16/11/1996 avverso la sentenza del 31/03/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Stevan Vertulani ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 316 ter cod. pen., 640 comma 2 n. 1 cod. pen. , 81, 648 ter.1 cod. pen., ritenuti in continuazione tra loro, ed a sostegno del ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata determinata la pena in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 9.500,00 di multa, in difformità dall'accordo delle parti, che prevedeva una pena finale di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 7.667,00 dì multa All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., che limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dell fatti e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: anche il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, meramente prospettato dal ricorrente, non trova riscontro negli atti, emergendo invece dal verbale di udienza la richiesta di applicazione della pena nella misura, poi accolta dal collegio, di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 9.500,00 di multa.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza: per ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Luci mperiali Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE