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Ordinanza — n. 31313/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lawyer's lack of special registration on the Court's special roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31313/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the representing lawyer was not registered on the special roll of authorized defenders. The defense argued for bail substitution and questioned the identification of suspects and witness credibility, but the Court focused solely on procedural standing. The decision held that the appeal must be signed by a lawyer with special registration, rendering the entire submission invalid regardless of the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be signed by lawyers registered on the special roll of the Court; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special defender roll inadmissible appeal procedural standing Cassation registration legal representation rules precedenti penali rilevanti atti penali gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - apparendo evidente la proposizione del ricorso aver determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOV DANIEL nato il 03/06/1989 avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Milanov Daniel, a mezzo del suo difensore avv. Ciro Baiano, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 20/2/2025 dal Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, depositata il 7/4/2025, con la quale veniva confermata l'ordinanza emessa in data 5/2/2025 dal GIP del Tribunale di Castrovillari" che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di cui all'art. 416 commi 1 e 2 cod. pen. e all'art. 628 commi 1, 2 e 3 cod. pen. Il ricorso si fonda su tre motivi di impugnazione. 1.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non avendo il tribunale del riesame in alcun modo considerato la documentazione prodotta dalla difesa attestante la specifica disponibilità di domicilio da parte del coindagato Jovanovic; 1.2. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'individuazione degli indagati per rapina Radosavljevic Roberto e Milanov Daniel, effettuata dalle persone offese con individuazione fotografica effettuata otto mesi dopo i fatti, in termini nemmeno di certezza, dalle persone offese sulla base di fotografie risalenti nel tempo: 1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ruolo della teste Cornelia Udrea, le cui dichiarazioni sono state ritenute dall'ordinanza utilizzabili nonostante avesse avuto pacificamente una relazione con un ragazzo slavo, "Zlatan", ed avesse riferito anche della prole nata dalla medesima e della fine della relazione.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato da difensore non legittimato, non risultando iscritto l'avv. Ciro Baiano all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte. Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico, richiesto per la redazione del ricorso).

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - apparendo evidente la proposizione del ricorso aver determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di questa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025