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Ordinanza — n. 31312/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the filing lawyer was not registered on the special bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by the Dragonetti brothers inadmissible because their counsel, Tiziana De Masi, was not registered on the special bar roll required for this court. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by authorized defense lawyers to ensure technical competence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The appeal must be signed by a defense lawyer registered on the special bar roll of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible due to lack of technical qualification required for the exercise of the right of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal special bar roll Cassation procedure defense lawyer qualification technical competence requirement difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa d'ufficio patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
legge n. 103 del 2017
art. 129 cod. proc. pen
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, hanno dedotto il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - apparendo evidente la proposizione dei ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGONETTI LUIGI nato a NAPOLI il 18/12/1993 DRAGONETTI PASQUALE nato a NAPOLI il 27/09/2000 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano _

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Pasquale Dragonetti e Luigi Dragonetti, a mezzo del comune difensore avv. Tiziana De Masi, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 17/4/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale cittadino in data 7/5/2024, con la conseguente condanna alle pene ritenute di giustizia. A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, hanno dedotto il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato da difensore non legittimato, non risultando iscritta l'avv.

Tiziana De Masi all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte. Considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2016, Aiello, Rv. 272010-01, ha affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione del ricorso).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - apparendo evidente la proposizione dei ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di questa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025