Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31295/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as only a complaint under Art. 410-bis is allowed against P.I. dismissal orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31295/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the complainant, representing the hunting rights organization L.a.c., attempted to challenge a preliminary investigation judge's dismissal order using improper grounds. The appellant argued the dismissal was flawed by failing to consider potential crimes under Articles 637 and 614 of the Penal Code regarding unauthorized land entry. The court ruled that only a specific complaint under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure is permissible against such dismissal orders, rendering the broader cassation appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a dismissal order by the judge for preliminary investigations is inadmissible if it does not strictly adhere to the exclusive remedy of a complaint under Article 410-bis, paragraph 3.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility dismissal order preliminary investigation hunting rights organization unauthorized land entry Article 410-bis remedy motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Nei confronti del provvedimento impugnato è, infatti, possibile solo proporre il reclamo per le violazioni indicate dall’art. 410-bis,comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 633 cod. pen.
Art. 637 cod. pen.
Art. 614 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L.a.c. (Lega per l 'abolizione d ella c accia) Onlus – Ovd , persona offesa nel procedimento aperto a carico di ignoti avverso l'ordinanza del 24/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il Giudice per le indagini preliminari di Grosseto disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il reato previsto dall'arti.633 cod. pen . , in ipotesi consumato in danno della “Lega per l'abolizione della caccia” (L.a.c.),che aveva proposto tempestiva opposizione.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa(L.a.c.), che deduceva vizio di motivazione: sarebbe stato accertato che delle persone erano entrate nel terreno indicato in denuncia causando danni;tale condotta consentirebbe di procedere per il rea to previsto dall'art.637 cod. pen. o per quello previst o dall'art . 614 cod. pen. ; dunque l’ordinanza di archiviazione sarebbe illegittima.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze non consentite. Nei confronti del provvedimento impugnato è, infatti, possibile solo proporre il reclamo per le violazioni indicate dall’art. 410-bis,comma 3, cod. proc. pen.

3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10settembre 202 5 . Il Consigliere estensore Il P residente Sandra Recchione Luigi Agos