Italian court dismisses appeal for inadmissible complaint regarding omitted collaboration mitigation in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense argued the court failed to explicitly mention the statutory mitigation for collaboration in its reasoning. Although the defense claimed this omission violated procedural requirements, the court held that the applied sentence was legally sound and fully consistent with the parties' agreed terms. Consequently, the court ruled that the lack of explicit textual reference to the mitigation did not constitute a valid ground for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals regarding plea agreements, complaints about the omission of statutory mitigating circumstances in the judgment's reasoning are inadmissible if the imposed penalty remains legally valid and consistent with the agreed terms.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caruana Dario nato a Cataniail 28/12/1978 avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Catania applicava a Dario Caruana la pena concordata exart. 5 9 9 - bis del codice di rito , preso atto della rinuncia ai motivi inerenti la responsabilità. 2.Contro tale sentenza ricorreva il difensore di Dario Caruana che deduceva che nella motivazione della sentenza impugnata non si fosse dato atto della richiesta di applicazione della attenuante della collaborazione prevista dall’art. 416-bis.1 n . 3 ) cod. pen. nonostante ne sussistessero tutti i requisiti . Pertanto,malgrado la pena applicata fosse coerente con quella concordata, la volontà della parte non risulterebbe correttamente riportata nella motivazione della sentenza. 3.Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1.Il collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01). 3.2.Nel caso in esame si lamentava la mancata indicazione nella motivazione della concessione dell’attenuante della collaborazione, nonostante la pena inflitta fosse coincidente con quella concordata.
Il Collegio rileva che la sanzione irrogata è legale e coerente con quella indicata nella richiesta concordata dalle parti: la sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.
4. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10settembre 202 5 . Il Consigliere estensore Il P residente