Cassation appeal converted to opposition for eviction order under preventive seizure execution rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court converted the cassation appeal into an opposition proceeding regarding the eviction order issued by the Preliminary Investigating Judge. The appellant argued that the judge failed to evaluate evidence proving the property's legal status and the absence of illegal occupation. The Court ruled that such eviction orders are only reviewable via opposition, not direct appeal, and ordered the case to be transmitted to the lower tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, Art. 667 comma 4, Art. 676 cod. proc. pen.: Eviction orders issued by the execution judge regarding seized property are subject to opposition rather than appeal, requiring conversion of direct appeals to the correct procedural remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Formisano Giuseppe nato a Napoliil 03/11/1970 avverso l'ordinanza del 22/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Torre annunziata; Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; Lette le conclusioni delSostituto Procuratore g enerale , Ferdinando Lignola , che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, decidendo con le funzioni di “giudice dell’esecuzione”, dichiarava inammissibile la richiesta di revoca dell’”ordine di sgombero” emesso dal p ubblico ministero in esecuzione del decreto di sequestro preventivo impeditivo dell’immobile nella disponibilità del ricorrente (tale vincolo era stato imposto perché l’immobile era stato realizzato abusivamente ed era stato illegittimamente occupato). L’inammissibilità veniva ritenuta sulla base della mancata allegazione da parte dell’istante di concreti rilievi in ordine all’“indispensabilità”dello sgombero come modalità di attuazione del sequestro.
2. Contro tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del Formisano che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 666 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione,l’istanza sarebbe stata diretta a contestare l ’ “ indispensabilità ” dello sgombero come modalità esecutiva del decreto di sequestro; 2.2. vizio di motivazione: il Giudice dell’esecuzione non avrebbe valutato le allegazioni difensive e, segnatamente, la documentazione prodotta, diretta a dimostrare la legittimità urbanistica dell’abitazione sequestrata e l’assenza dell’occupazione abusiva.
Infine, si deduceva la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare posto a fondamento del sequestro. 3.Il ricorso deve essere convertito in opposizione. 3.1.In via preliminare, i l Collegio riafferma che il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari decide sull'ordine del pubblico ministero di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da “giudice dell'esecuzione”, è impugnabile solo mediante l'opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14251 del 02/03/2017, Uva, Rv. 269808 -01).
Sul punto si condivide quanto già deciso, ovvero che «in tema di esecuzione delle misure cautelari reali, l'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo, ed è sindacabile dal giudice dell'esecuzione esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale» (così, Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv.267586-01; v. anche, Sez. 3, n. 3915 del 03/12/2009, dep. 2010, Morganti, Rv. 246008-01;Sez. 3, n. 19476 del 30/01/2013, Notarianni, Rv. 255959 - 01 ;
Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza, Rv. 258312-01). 3.2. Tanto premesso, il Collegio rileva che i l provvedimento impugnato è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata quale giudice dell'esecuzione. Tale provvedimento, poiché concernente cosa sequestrata, e dunque rientrante in materia evocata dall'art. 676 cod. proc. pen., deve ritenersi soggetto alla disciplina dettata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal citato art. 676 cod. proc. pen., alla cui stregua il relativo provvedimento(che dovrebbe essere emesso de plano ) è soggetto non a ricorso bensì ad opposizione, in modo che il giudice provveda in contraddittorio ed emetta all'esito un provvedimento ricorribile.
Ciò significa che il provvedimento nel caso di specie non era direttamente soggetto a ricorso, bensì ad opposizione e che dunque il ricorso, possedendone tutti i requisiti e risultando a tal fine tempestivo, deve essere riqualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale conclusione resta ferma anche nei casi in cui, come quello in esame, in cui irritualmente il provvedimento del giudice dell’esecuzione non sia stato emesso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4 cod. proc. pen. , ma , irritualmente all’esito della fissazione di una udienza camerale ai sensi dell’art.666, comma 2 cod. proc. pen. (sul punto, esplicitamente, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858-01, in linea con Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538-01;
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403-01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv. 237897-01). 3.3.Nel caso in esame, tuttavia, veniva irritualmente proposto ricorso per cassazione: tale impugnazione deve essere, pertanto convertita in opposizione, ai sensi dell’art. 568,comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata. P.Q.M Convertito il ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.
Così deciso, il giorno 11 settembre2025. Il Con