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Sentenza — n. 31239/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order in extortion case citing lack of evidence and social danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Paolo Daniele Nicolosi's appeal against a Palermo court order keeping him in pre-trial detention for aggravated extortion. The appellant argued the lower court misinterpreted investigation files regarding a deposit and failed to prove violent threats, while the prosecution emphasized the defendant's criminal history and ties to organized crime. The court ruled that the detention order was legally sound because the evidence of violence was absent and the defendant's persistent social danger justified the measure.

Regesto Legislator

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Art. 273 c.p.p.; Art. 275 c.p.p.: The court established that pre-trial detention remains justified when concrete evidence of violence is lacking but the defendant's personal history and social danger justify the measure under current statutory safeguards.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention extortion crime organized crime ties violation of law social danger assessment estorsione atto sessuale con un detenuto confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5 c.p.p.
Art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Art. 273 c.p.p.
Art. 275, comma 3 c.p.p.
I giudici hanno spiegato che non sono emersi elementi concreti per ritenere superata la presunzione di pericolosità dell’indagato e quella di adeguatezza della misura carcerariadi cui all’art. 275, comma 3, cod.
Art. 416-bis.1 c.p.
del Tribunale di Palermo, che ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 416- bis.1 cod.
art. 629 c.p
Si legge, a tale proposito, nell’ordinanza impugnata: «decisivo, poi, al fine di inquadrare le condotte degli indagati nel delitto di cui all’art. 629 cod.
art. 393 cod. pen
Si assume, dunque, che la pretesa di Nicolosi era fondata e poteva ricevere tutela giudiziale, così configurandosi il reato di cui all’art. 393 cod. pen.
artt. 273 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
171209); qualora il terzo agente -seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen.
art. 629 cod. pen
Da ciò discende che il tribunale ha correttamente qualificato la condotta contestata a Nicolosi ai sensi dell’art. 629 cod. pen.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : NICOLOSI PAOLO DANIELEnato il 11/03/1985 a CATANIA avverso l’ordinanzain data 20/03/2025 del TRIBUNALE DI PALERMO ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generaleCRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’Avvocato FABIO GIUSEPPE PRESENTI, che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti , in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini,secondo quanto disposto dagli articoli 610,comma 5 e 611, comma 1 - bis e seguenti del codice di procedura penale.

RITENUTO IN FATTO

1. Paolo Daniele Nicolosi, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 20/03/2025 del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 07/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 416- bis.1 cod. pen., contestatoal cap o 3 della rubrica . Deduce: 2. “Violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) e) c.p.p. in relazione agli artt.273 c.p.p. e art. 629 c.p.. Vizio di motivazione per travisamento degli elementi indiziari”. Secondo il ricorrente «l’ordinanza impugnata si fonda su un travisamento degli atti di indagineed in primo luogo sulla natura della caparra confirmatoria». Sostiene che la valutazione del tribunale travisa il contenuto delle dichiara- zioni rese dalla persona offesa, che non fa riferimento alla natura della caparra che, perciò, non può dirsi confirmatoria, anche alla luce dei principi di diritto affer- mati dalla Corte di cassazione in sede civile.

Da ciò consegue che, in mancanza di una caparra confirmatoria, «il vendi- tore non acquisisce automaticamente il diritto alla detenzione della somma versata a titolo di caparra nel caso di mancata concessione del mutuo bancario», così che la persona offesa aveva diritto alla restituzione di quanto versato. A sostegno dell’assunto viene compendiata la conversazione n. 6732. Si assume, dunque, che la pretesa di Nicolosi era fondata e poteva ricevere tutela giudiziale, così configurandosi il reato di cui all’art. 393 cod. pen. e non quello di estorsione 3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.. In questo caso si denuncia l’omessa motivazione in ordine all’elemento co- stitutivo della condotta violenta o minacciosa, che non risulta perpetrata da Nico- losi e la cui indicazione era tanto più necessaria perché nelleconversazioni inter- cettate si fa riferimento solo a trattative. Si nega, quindi, la possibilità di configurare una condotta estorsiva a carico dell’indagato.

4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.. Anche in questo si denuncia il vizio di omessa motivazione perché il tribu- nale non indica quali siano le frasi evocative dell’appartenenza a un sodalizio ma- fiosopronunciate da Nicolosi, non essendo sufficiente che tali frasi siano state eventualmente pronunciate da altri,risultando necessaria l’indicazione degli spe- cifici elementi che riconducono a Nicolosi la modalità mafiosa.

5. Violazione di legge in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura. Si osserva che la misura degli arresti domiciliari è stata negata perché non impedirebbe il contatto tra l’indagato e terze persone, così basandosi su previsioni meramente congetturali e non su elementi concreti. Rimarca come il procedimento riguardi fatti risalenti a dodici anni or sono e come non siano stati indicati elementi concreti dai quali dedurre l’inaffidabilità del cautelato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso èinfondato. 1.1. La questione principale sollevata con il ricorso è quella della qualifica- zione giuridica del fatto come estorsione o come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Per sciogliere la questione sarà necessario ricostruire brevemente i fatti, così come riassunti nell’ordinanza impugnata e in parte narrati da Luigi Rapisarda, vittima del reato. La vicenda delittuosa trova origine in un rapporto negoziale intercorso tra Luigi Rapisarda e Marco De Luca, i quali stipulavano un contratto preliminare di compravendita con cui i due si impegnavano, rispettivamente, a vendere e ad ac- quistare una villetta.

In occasione del perfezionamento di tale accordo negoziale, De Luca versava a Rapisarda una somma pari a 36.000,00 euro (circa 40.000,00 eurodirà lo stesso Rapisarda) a titolo di caparra. Al contratto preliminare non seguiva la stipula del contratto definitivo e Ra- pisarda tratteneva per sé la somma ricevuta. In relazione a tale fase della vicenda, il tribunale riporta le dichiarazioni di Rapisarda, che così vengono riassunte alla pagina 12 dell’ordinanza impugnata: «In data 31.08.2022 veniva escusso a sommarie informazioni Rapisarda Luigi, il quale, confermavadi avere avuto un contenzioso insorto nel luglio 2020, con De Luca Marco per un atto preliminare relativo alla vendita di una villetta, senza poi arrivare alla stipula del contratto definitivo, ricevendo una caparra di circa 40.000,00 euro.

Il Rapisarda spiegava che, dopo sei/otto mesi dalla conclusione del preliminare, il De Luca, non avendo ottenuto il mutuo dalla banca, lo aveva autorizzato a vendere la villetta ad altro acquirente, pretendendo tuttavia la resti- tuzione della caparra nel momento in cui avesse venduto la villetta». La somma non veniva restituita e De Luca si rivolgeva all’odierno ricorrente e -sostanzialmente-al clan Laudani per riscuotere la somma. L’esito negativo dell’attività di recupero del la somma attuat a da Nicolosi (insieme a Currao Alfio e Currao Fabrizio, rispettivamente suocero e cognato di De Luca) inducevano lo stesso Nicolosi, Currao Alfio e Currao Fabrizioa rivolgersi a Orazio Santonocito, appartenente al clan Santapaola, egemone sul territorio di residenza di Rapisarda.

Santonocito, insieme ad Alfio Caruso, si attivava effettivamente per il recu- pero della somma di denaro, esercitando ripetute violenze e minacce in danno di Rapisarda, al quale chiedeva -oltre alla somma pretesa da De Luca-anche un’ul- teriore somma, non precisata, da destinare ai detenuti. Infine, la villetta veniva effettivamente venduta da Rapisarda, che corri- spondeva a DeLuca la somma da lui pretesa, in data 04/10/2021 ( per come risulta dalla conversazione intercettata al progr. 10193). 1.2. Il tribunale ha ritenuto configurabile il delitto di estorsione osservando che la richiesta di restituzione della somma di denaro era accompagnata da un interesseproprio di Santonocit o , costituito dalla necessità di ribadire il controllo sul territorio e dalla richiesta di una somma ulteriore rispetto aquella pretesa da De Luca, destinata ai detenuti del clan.

2. Così ricostruiti i fatti, per verificare la correttezza della qualificazione giu- ridica ritenuta dal tribunale, occorre fare riferimento ai principi dettati dalle Sezioni Unite in tema didistinzione tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo). 2.1. In tale pronuncia è stato precisato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur ca- ratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono es- senzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbi- traria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente intende conseguire un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Con l’ulteriore precisazione che «ai fini dell'integrazione del delitto di eser- cizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e nonrisultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'a- gente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'og- getto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589;

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ov- vero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)».

Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli articoli393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il sog- getto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, ragionevol- mente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'a- gente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legitti- mazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. 2.2.

Le Sezioni Unite hanno altresì osservato e precisato che «un orienta- mento ha ritenuto che integra sempre gli estremi dell'estorsione aggravata dal c.d. "metodo mafioso" (già art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. I. n. 203 del 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen.), e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ugualmente aggravato, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, estrinse- catesi nell'evocazione dell'appartenenza di entrambi ad una organizzazione mala- vitosa di tipo mafioso, per l'estrema incisività della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G. in proc.

Agostino, Rv. 264628). L'orientamento non può essere condiviso, poiché la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non con- sente di affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamente incompatibile con il reato di cui all'art. 393 cod. pen.; residua al più la possibilità di valorizzare l'impiego del c.d. "metodo mafioso", unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione». 2.3. In riferimento all’atteggiarsi del concorso di persone in relazione al reato di ragion fattasi, nella sentenza Filardoè stato osservato che «la giurispru- denza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di atti- varsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente -seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice -inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez.2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123;

Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). Questo orientamentova condiviso e ribadito. Due sono i punti di partenza di questa ulteriore disamina, necessariamente costituiti dai principi in precedenza affermati: -il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato pro- prio non esclusivo. -il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico.

Di conseguenza, se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla parte- cipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al con- trario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio ar- bitrario delle proprie ragioni.

Non appare inopportuno precisare che, di conseguenza, nei casi in cui ri- corra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" [art. 416-bis.1 cod. pen.: essere "i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi (...) al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste" dall'art. 416-biscod. pen.], la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddi- sfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fatti- specie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi.

D'altro canto, questa Corte ha già chiarito che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione (in concorso con quello di partecipa- zione ad associazione per delinquere), allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistema- tico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicatile come debitori (Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, Rv. 189943;

Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117)».

3. Così tracciate le differenze tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, va puntualizzato che, vertendosi in un caso di condotta tipicarealizzata daun soggetto terzo rispetto al titolare della pretesa economica che si assume tutelabile in giudizio, occorre verificare se gli agenti, con la condotta minacciosa e/o violenta, intendessero perseguire un interesse proprio e ulteriore rispetto a quello della restituzione della caparra pretesa da De Luca.Interesse proprio e ul- teriore che, vale la pena ribadirlo, può essere di per sé di natura non patrimoniale rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azio- nato.

Vale rimarcare come sia Nicolosi e i Currao, da una parte, sia Santonocito, fosseroterzi rispetto alla pretesa economica di De Luca Tale preliminare osservazione marginalizza tutte le argomentazioni svilup- pate dalla difesa circa la qualificazione della caparra come confirmatoria o meno, cui sono collegatele ulteriori osservazioni spese per sostenere la fondatezza giu- ridica della pretesa di De Lucadi vedersi restitui ta la somma consegnata a Rapi- sarda in occasione della stipulazione del contratto preliminare. Il tema centrale del presente giudizio, invece, si mostra quello distabilire se i terzi, nel realizzare la condotta tipica, intendessero perseguire un interesse proprio e ulteriore rispetto alsoddisfacimento della pretesa di De Luca di ottenere la restituzione della somma versata a Rapisarda. 3.1.

In relazione a ciò, il Tribunaleha osservato che la condotta di Santo- nocito trovavauna spinta finalistica diversa e ulteriore rispetto a quella di costrin- gere Rapisarda a restituire le somme ricevute da De Luca. Si legge, a tale proposito, nell’ordinanza impugnata: «decisivo, poi, al fine di inquadrare le condotte degli indagati nel delitto di cui all’art. 629 cod. pen., appare, come in precedenza anticipato, l’interesse personaledi Santonocito, mem- brodi vertice dell’articolazione territoriale di san Pietro Clarenza del clan Santa- paola, il quale nella vicenda non ha agito nell’esclusivo interesse del creditore, ma anche al fine di agevolare il clan mafioso di appartenenza.

Infatti, la positiva atti- vità di mediazione svolta dal Santonocito e dal ricorrenteera precipuamente fun- zionale, per un verso, a rafforzare l’egemonia del clan mafioso di appartenenza sul territorio di loro competenza, in quanto dimostrativa della capacità del gruppo di risolvere controversie relative a rapporti obbligatori sorti nel territorio di loro com- petenza e di condizionamento delle attività economiche, e, per altro verso, al con- seguimento di uno specifico vantaggio patrimoniale per il patrimonio del clan da destinare ai sodali detenuto, traendo quindi, in tal modo, un profitto sicuramente indebito dalla consumazione del reato» (si veda pag. 17 dell’ordinanza impu- gnata). 3.2.

Va osservato che la finalità perseguita da Santonocito di rafforzare l’egemonia sul territorio del clan Santapaola non viene messain discussione dal ricorrente, il quale, invece, si duole della mancanza di condotte minacciose e/o violente realizzate da Nicolosi, eventualmente evocative di un sodalizio mafioso e, in quanto tali, utili a far ritenere sussistente sia l’estorsione, sia l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,declinata nel senso delle modalità mafiose. La questione così sollevata dalla difesa, però,non coglie il tema principale, che è quello di stabilire se Nicolosi fosse partecipe e consapevole della condotta realizzata da Santonocito che -con le caratteristiche descritte dal tribunale-è chia- ramente riconducibile al paradigma dell’estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416- bis.1 cod. pen., perché finalizzata al perseguimentodi fini propri di Santonocito e perché diretta al perseguimento dell’interesse del clan di ribadire la propria ege- monia sul territorio, oltre che evocativa del sodalizio mafioso, con la richiesta di denaro per i detenuti.

Il tema del concorso di Nicolosi nella condotta di Santonocito è stato affron- tato e risolto dal tribunale, che -come visto-ha ritenuto che l’odierno ricorrente fossepartecipe delle finalità perseguite da Santonocito e a lui accomunato nella volontà di ribadire l’egemonia mafiosa nel territorio di loro competenza e il loro potere di condizionamento. Tanto viene ricavato dalla lettura incrociata delle intercettazioni (sunteg- giate alle pagine 2 e ss. dell’ordinanza impugnata) dalla quale i giudici vedono emergere l’interesse del ricorrente e dei Currao al recupero del credito asserita- mente vantato da De Luca; dalla sequenza temporale degli incontri, con particolare riferimento aquello avvenuto il 04/09/2021 tra il ricorrente e Santonocito, all’esito del quale quest’ultimo attivava Caruso affinché rintracciasse Rapisarda per me- narlo, farlo pagare e fargli comprendere quali sarebbero state le conseguenze della sua eventuale disobbedienza; al fatto che,dopo ogni visita di Nicolosi,Santonocito convocava Rapisarda per ottenere i pagamenti; alle indicazioni contenute nelle intercettazioni,riferibili a Nicolosi e Currao.

La piena compartecipazionee comunanza di Nicolosi (e d e i Currao) all a fi- nalità diSantonocito di affermare la propria egemonia sul territorio emerge sin da i primicontatti tra gli appartenenti al clan Laudani (Nicolosi e Currao, appunto) e Santonocito, per come emerge dalla conversazione intercettata il 23/08/2021 (n. 3717) nel corso della qualeCurrao, nel chiedere l’intervento di Santonocito, mette in rilievo come Rapisarda avesse reagito in maniera spavalda e impertinente alla loro richiesta di pagamento e alla minaccia di farlo raggiungere da soggetti terzi.

Tanto è un chiaro segnale di come gli appartenenti al Clan Laudani chiedes- sero a Santonocito di riaffermare la propria forza intimidatrice sul territorio, attra- verso la risoluzione della questione. Di tale precisa finalità si trova eco e conferma nella conversazione del 17/09/2021 (progr. 6733), nel corso della quale Santonocito(dopo l’ennesimo in- contro con Nicolosi)ribadiva a Rapisarda di avere garantito per lui con persone pericolose del clan L audani, così emergendo ulteriormente come la risoluzione della vicenda contrattuale intercorsa tra De Luca e Rapisarda avesse assunto un valore simbolico e dimostrativo dell’egemonia dei clan sul territorio.

Da ciò discende che il tribunale ha correttamente qualificato la condotta contestata a Nicolosi ai sensi dell’art. 629 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 393 cod. pen., in ragione della sua piena e consapevole partecipazione alla condotta materiale realizzata da Santonocito. A fronte diuna motivazione che ha correttamente inquadrato i temi che coinvolgevano la posizione di Nicolosi,i motivi d’impugnazione relativi a lla suss i- stenza di gravi indizi dicolpevolezza si concentrano sull’esistenza o meno di una caparra confirmatoria eventualmente stipulata tra De Luca e Rapisarda e sulla sus- sistenza di condotte materiali di minaccia e/o violenza riconducibili a Nicolosi, così risultando trascuratoil tema della compartecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva realizzata da Santonocito con modalità mafiose e con finalità agevolative del clan.

Tema, invece, affrontato e correttamente risolto dal tribunale, per come emergente da quanto fin qui esposto, dal che discende l’infondatezza del ricorso in punto di gravi indizi di colpevolezza.

4. A eguale conclusione si perviene in relazione alle esigenze cautelari, ri- spetto alle quali -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente-si rinviene una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, oltre che aderente ai principi di diritto fissati da questa Cortecon riguardo allo statuto cautelare vigente rispetto a reati ammantati dalla mafiosità. I giudici hanno spiegato che non sono emersi elementi concreti per ritenere superata la presunzione di pericolosità dell’indagato e quella di adeguatezza della misura carcerariadi cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

A tale proposito va osservato che nel ricorso non vengono evidenziati ele- menti dotati della concretezza, patologicamente trascurati dal tribunale, utili a su- perare tali presunzioni. Il tribunale ha anche affrontato il tema dell’attualità delle esigenze cautelari in rapporto al tempo decorso dalla commissione dei fatti, osservando che essi si erano svolti finoal 2022 e che la personalità incline al delitto di Nicolosi faceva ritenere che la sua persistente pericolosità. Sotto tale ultimo profilo, i giudici hanno evidenziato la particolare vicinanza di Nicolosi ad ambienti malavitosi di criminalità organizzata emersa dalla vicenda in esame, la callidità dimostrata nel perseguire i propositi delinquenziali e l’abitua- lità nel reato, attestata dai numerosi precedenti penali.

In presenza di tutti tali elementi di allarme sociale a carico di Nicolosi, co- niugata all’assenza di elementi concreti a suo favore, la negazione degli arresti domiciliari (ancorché con braccialetto elettronico) e l’applicazione della misura car- ceraria risulta una scelta imposta dalla leggee non correlata a un giudizio di inaf- fidabilità dell’indagato. Da qui la correttezza del provvedimento impugnato e la correlata infonda- tezza di tutti i motivi d’impugnazione in punto di esigenze cautelari, con cui la difesa si duole sostanzialmente della negazione degli arresti domiciliari per l’omessa motivazione circa le ragioni per cui i giudici avrebbero ritenuto che Nico- losi non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte con la misura domiciliare, così introducendo temi ultronei rispetto a quelli qui rilevanti.

5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

6. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziari