Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error due to waived substantive appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had explicitly waived all substantive appeal grounds, including the specific claim regarding mitigating circumstances. Although the appellant argued the sentence was illegal due to the failure to recognize a statutory mitigation, the court found this argument encompassed within the broader waiver of substantive merits. Consequently, the court ruled that the appellant could not raise this issue in cassation after abandoning it at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The waiver of substantive appeal grounds at the appellate level precludes raising those same grounds in cassation, as the appeal's devolutive effect limits review to non-waived issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
CO ORDINANZA Gaudino Armando nato a Torre del Greco il 12/11/1971, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Lino Morra avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a Gaudino Armando in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i delitti di rapina aggravata e porto illegale di arma comune da sparo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputato tramite il difensore fiduciario lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
b) cod. proc. pen., la violazione di legge per manifesta illegalità della pena come rideterminata dalla Corte di appello in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen., nonostante l’integrale risarcimento del danno effettuato dall’imputato alla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto è manifestamente infondato ed il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati. In ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia abdicato ad uno o più motivi di appello,la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619;
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato a “tutti i motivi di merito, fatta eccezione per quelli relativi al trattamento sanzionatorio” (così si legge nella richiesta di concordato in atti) e la rinuncia deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante aveva invocato il riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen. (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093;
Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone, Rv. 271750; Sez. 4 n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696). Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze sono punti della decisione tra loro distinti ed autonomi in quanto disciplinati da normativa separata e distinta e le ripercussioni cui danno luogo in punto di trattamento sanzionatorio non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (cfr., Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni ed altri, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de