Cassation appeal dismissed as late; appeal court judgment communicated April 7, 2025, deadline April 22, 2025.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to procedural tardiness. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted robbery, arguing for a mitigating circumstance based on a recent Constitutional Court ruling. The court rejected this claim because the appeal was filed one day after the statutory fifteen-day deadline expired following the communication of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the fifteen-day term following the communication of the appellate judgment is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCELLA MASSIMO, nato a Sarno il 09/05/1972 avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 07/04/2025, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 01/10/2019 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Massimo Cascella responsabile del reato di rapina impropria di cui all'imputazione e, reputata la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., sulla ritenuta recidiva, lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 500,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Giovanni Merli, Massimo Cascella, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
3. Preliminarmente, si deve rilevare la tardività del ricorso. In proposito, si deve osservare che:
a) la sentenza impugnata è stata deliberata il 07/04/2025, con motivazione contestuale;
b) pertanto, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione avverso la stessa sentenza era di quindici giorni;
c) nel caso in cui, come nella specie, la motivazione contestuale sia stata resa all'esito del giudizio cartolare di appello nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia di Covid-19, il suddetto termine di quindici giorni decorre dalla data di comunicazione della sentenza (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369-01), composta da dispositivo e motivazione (Sez. 6, n. 42584 del 13/09/2023, Elachiqi, Rv. 285388-01;
c) nel caso di specie, tale comunicazione della sentenza risulta essere avvenuta il 07/04/2025;
d) il termine di quindici giorni per proporre il ricorso per cassazione scadeva quindi martedì 22/04/2025;
d) poiché il ricorso per cassazione è stato depositato il 23/04/2025, esso risulta tardivo, in quanto depositato oltre il suddetto termine di legge del 22/04/2025, con la conseguente inammissibilità dello stesso ricorso.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e dell'art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano.
5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a