Sentenza — n. 31122/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza n. 44088 del 23/10/2024, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso straordinario che era stato proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., da Giuseppe Ammendola avverso la sentenza n. 49704 del 19/10/2023 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione con la quale era stato rigettato il ricorso che era stato proposto dall'Ammendola avverso la sentenza del 02/12/2021 con la quale la Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 08/06/2015 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, aveva dichiarato l'Ammendola colpevole dei reati di concorso nel duplice omicidio di Vincenzo Spena e di Domenico Vaccaro di cui al capo 47 dell'imputazione e di detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma utilizzata per commettere i suddetti omicidi di cui al capo 48 dell'imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 31122/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve anzitutto ribadire che l'errore di fatto nel giudizio di legittimità che è oggetto del rimedio che è previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'esatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMENDOLA GIUSEPPE, nato a Lamezia Terme il 21/02/1983 avverso la sentenza n. 44088 del 23/10/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell'Avv. GIUSEPPE SPINELLI, difensore di Amnnendola Giuseppe, di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero e con la quale lo stesso Avvocato ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza n. 44088 del 23/10/2024, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso straordinario che era stato proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., da Giuseppe Ammendola avverso la sentenza n. 49704 del 19/10/2023 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione con la quale era stato rigettato il ricorso che era stato proposto dall'Ammendola avverso la sentenza del 02/12/2021 con la quale la Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 08/06/2015 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, aveva dichiarato l'Ammendola colpevole dei reati di concorso nel duplice omicidio di Vincenzo Spena e di Domenico Vaccaro di cui al capo 47 dell'imputazione e di detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma utilizzata per commettere i suddetti omicidi di cui al capo 48 dell'imputazione.
La Corte d'assise d'appello di Catanzaro aveva fondato tali affermazioni di responsabilità dell'Ammendola sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo Torcasio (che aveva svolto un ruolo nell'organizzazione degli omicidi) e Francesco Vasile (esecutore materiale degli stessi omicidi), le quali si riscontravano reciprocamente, oltre che sulla chiamata in reità de relato dell'altro collaboratore di giustizia Pasquale Catroppa. Sulla base di tali elementi di prova, la Corte d'assise d'appello di Catanzaro aveva ritenuto comprovato il concorso dell'Ammendola nei due omicidi dello Spena e del Vaccaro per essere stato il conducente dell'automobile che aveva trasportato l'esecutore materiale Francesco Vasile sul luogo dei delitti e per averlo "recuperato" dopo l'esecuzione degli stessi.
2. Avverso la menzionata sentenza n. 44088 del 23/10/2024 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per il tramite del suo difensore e procuratore speciale avv. Giuseppe Spinelli, Giuseppe Ammendola, affidato a un unico motivo. Dopo avere ampiamente ripercorso la vicenda processuale (sentenza del 02/12/2021 della Corte d'assise di appello di Catanzaro; ricorso per cassazione avverso la stessa; sentenza n. 49704 del 19/10/2023 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione con la quale è stato deciso tale ricorso per cassazione; ricorso straordinario avverso la stessa; impugnata sentenza n. 44088 del 23/10/2024 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione con la quale è stato deciso tale ricorso straordinario), il ricorrente lamenta che la Sesta sezione penale, nel decidere il primo ricorso straordinario con l'impugnata sentenza n. 44088 del 23/10/2024, sarebbe incorsa nell'errore percettivo consistente nell'avere letto l'allora impugnata sentenza n. 49704 del 19/10/2023 della Seconda sezione penale nel senso che essa aveva attribuito a Giuseppe Giampà anziché a Pasquale Giampà la dichiarazione secondo cui Angelo Torcasio si era recato a casa sua a prendere l'arma «la sera stessa dell'omicidio» (pag. 4, terzo capoverso, della sentenza n. 44088 del 23/10/2024 della Sesta sezione penale), laddove nella sentenza n. 49704 del 19/10/2023 della Seconda sezione penale si leggeva, alla pag. 20, l'attribuzione a Giuseppe Giampà anziché a Pasquale Giampà della dichiarazione secondo cui Angelo Torcasio «era andato a prendere l'arma a casa sua» ma non della dichiarazione che ciò era avvenuto «la sera stessa dell'omicidio».Tale denunciato errore percettivo, nel quale sarebbe incorsa la Sesta sezione penale, sarebbe decisivo in quanto avrebbe condotto la stessa Sesta sezione a ritenere non decisivo l'errore percettivo, che era stato denunciato con il primo ricorso straordinario, consistente nell'avere la Seconda sezione penale, con la sentenza del 19/10/2023, attribuito a Giuseppe Giampà anziché a Pasquale Giampà la dichiarazione che Angelo Torcasio si era recato a casa sua a prendere l'arma utilizzata per commettere l'omicidio.
La decisività dell'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Sesta sezione penale discenderebbe dal fattovessa ha percepito l'errore di fatto nel quale era incorsa la Seconda sezione penale come un errore caduto sull'attribuzione a Giuseppe Giampà anziché a Pasquale Giampà dì una dichiarazione dal contenuto identico, cioè quella secondo cui Angelo Torcasio si era recato a casa sua a prendere l'arma la sera stessa dell'omicidio, laddove l'erronea attribuzione, da parte della Seconda sezione penale, a Giuseppe Giampà anziché a Pasquale Giampà «non ricomprendeva la parte della dichiarazione di Giampà Pasquale che aveva collocato il fatto la sera stessa dell'omicidio».
Il che aveva condotto la Sesta sezione penale a fare ricadere l'errore di fatto nel quale era caduta la Seconda sezione penale nell'ambito della non decisività, in quanto l'identica dichiarazione, chiunque l'avesse fatta, era già stata valutata dalla Seconda sezione penale che ne aveva confermato «la logicità della sua marginalizzazione rispetto alle altre emergenze» (pag. 20, secondo capoverso, della sentenza della Seconda sezione penale n. 49704 del 19/10/2023). Insomma, l'errore percettivo nel quale era caduta la Seconda sezione penale nel dichiarare manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso che era stato proposto per il tramite dell'avv.
Spinelli non era di avere attribuito a Giuseppe Giampà anziché a Pasquale Giampà una medesima dichiarazione, come lo ha erroneamente percepito la Sesta sezione penale, ma di avere attribuito a Giuseppe Giampà una dichiarazione di Pasquale Giampà deprivata della parte relativa al fatto del reperimento dell'arma, da parte di Angelo Torcasio, la sera stessa dell'omicidio. Tale errore, compiuto dalla Sesta sezione penale, sarebbe decisivo in quanto le avrebbe fatto percepire la dichiarazione di Pasquale Giampà (e non di Giuseppe Giampà) come una dichiarazione che, a prescindere da chi l'aveva resa, confortava una delle versioni che erano stare fornite dal Torcasio, e non come una dichiarazione che, invece, contraddiceva:
a) tutte le versioni che era state fornite da Angelo Torcasio sul tempo in cui si era procurato l'arma del delitto e sulla consegna della stessa arma (una pistola) al killer Francesco Vasile e a Giuseppe Ammendola nello stesso momento in cui costoro si erano recati presso la sua abitazione comunicandogli di avere avvistato la vittima Vincenzo Spena;
b) la dichiarazione di Francesco Vasile di avere ricevuto la suddetta pistola nello stesso momento in cui si era recato, insieme con l'Ammendola, presso l'abitazione del Torcasio per comunicargli l'avvistamento dello Spena. L'indicato errore, che sarebbe stato commesso dai Giudici del primo ricorso straordinario, si dovrebbe ritenere decisivo anche in quanto avrebbe condotto gli stessi Giudici alla decisione circa la non decisività dell'errore percettivo nel quale era incorsa la Seconda sezione penale «quando aveva ritenuto non autosufficiente il ricorso, né indicate le prove in contrasto né la decisività delle imprecisioni sull'abbigliamento del Vasile e l'incidenza sulla credibilità della confessione stessa, non avvedendosi che il ricorrente aveva indicato le prove in contrasto, ovvero gli interrogatori dei due dichiaranti riportati nella sentenza di primo grado, aveva allegato l'atto di polizia giudiziaria, contenente la descrizione delle immagini riprese dalle telecamere, e segnalato la decisività delle imprecisioni sull'abbigliamento del killer sulle dichiarazioni confessorie del Vasile e sulla chiamata in correità dell'Ammendola».
Il ricorrente conclude riassuntivamente che l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Sesta sezione penale consisterebbe nell'avere percepito l'errore di fatto nel quale era caduta la Seconda sezione penale «come errore caduto sulla sola attribuzione nominativa di una identica dichiarazione e non anche sul contenuto della dichiarazione resa da Giampà Pasquale». Tale errore, nel quale sarebbe incorsa la Sesta sezione penale, sarebbe decisivo «poiché è solo per tale errore che il Giudice del primo ricorso straordinario ha giudicato non decisivi gli errori di fatto, pur riconosciuti esistenti, in cui era caduta la Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità nei confronti di Ammendola Giuseppe».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo non è consentito.
2. Si deve anzitutto ribadire che l'errore di fatto nel giudizio di legittimità che è oggetto del rimedio che è previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'esatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto bensì di giudizio, come tale escluso dal perimetro applicativo del ricorso straordinario (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-02; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). Si deve altresì ribadire che l'errore di fatto rilevabile in sede di ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
è solo quello che sia decisivo, nel senso di avere condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se lo stesso errore non fosse stato commesso (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004-01).
3. Ribaditi tali principi, si deve ritenere che l'unico motivo esuli dall'indicato perimetro applicativo del ricorso straordinario. 3.1. In primo luogo, si deve ritenere che la Sesta sezione, nell'impugnata sentenza n. 44088 del 23/10/2024, non sia incorsa in alcun errore di fatto ma, semplicemente, abbia interpretato l'errore nel quale era incorsa la Seconda sezione penale nella sentenza n. 49704 del 19/10/2023 nell'avere essa fatto riferimento alle dichiarazioni di Giuseppe Giampà anziché alle dichiarazioni di Pasquale Giampà, fermo restando il contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, il quale contenuto, pertanto, nonostante il riferimento "sintetico" che era stato fatto allo stesso dalla Seconda sezione penale («aveva dichiarato che Torcasio era andato a prendere l'arma a casa sua»; pag. 20, secondo capoverso, della sentenza n. 49704 del 19/10/2023), si doveva ritenere essere stato dalla stessa Seconda sezione valutato nella sua interezza, compreso, in particolare, il fatto che Pasquale Giampà aveva dichiarato che il Torcasio era andato a prendere l'arma a casa sua «la sera stessa dell'omicidio» (pag. 4, terzo capoverso, della sentenza impugnata).
La Sesta sezione non si può pertanto reputare essere incorsa in un errore nella percezione dell'errore nel quale era caduta la Seconda sezione ma si deve ritenere avere interpretato tale errore come relativo solo al soggetto che ebbe a effettuare la dichiarazione in questione (Pasquale Giampà e non Giuseppe Giampà) e non anche al contenuto della dichiarazione di Pasquale Giampà, che la Sesta sezione ha perciò considerato essere stata valutata dalla Seconda sezione nella sua interezza, nonostante il citato riferimento "sintetico" alla stessa dichiarazione, compresa, quindi, l'affermazione di Pasquale Giampà che il Torcasio si era recato a prendere l'arma a casa sua «la sera stessa dell'omicidio».
Si tratta, pertanto, di una valutazione della portata dell'errore nel quale era incorsa la Seconda sezione e non di un errore percettivo in ordine allo stesso errore. 3.2. In ogni caso, l'unico motivo non è idoneo a superare in alcun modo l'argomento, che è stato espresso nella sentenza n. 49704 del 19/10/2023 della Seconda sezione e che è stato richiamato nell'impugnata sentenza n. 44088 del 23/10/2024 della Sesta sezione, che «quello che rileva non è l'omessa ricostruzione dell'antefatto dell'omicidio, quanto la logicità della sua • — marginalizzazione rispetto alle altre emergenze» che era stata operata dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro, la quale, «in coerenza con i consolidati principi stabiliti dalla Corte di legittimità in materia di valutazione frazionata», aveva «assegnato alla ricostruzione dell'antefatto del delitto, ovvero al reperimento dell'arma, una rilevanza marginale, ritenendole afferenti a parti non decisive della testimonianza» (pag. 20, secondo e terzo capoverso della sentenza n. 49704 del 19/10/2023 della Seconda sezione).
Logicità che la stessa Seconda sezione aveva ritenuto sulla scorta del fatto che, a prescindere, appunto, dalla modalità di reperimento dell'arma - e, quindi, anche dalle dichiarazioni di Pasquale Giampà al riguardo -, le dichiarazioni del Torcasio sulla partecipazione dell'Ammendola al duplice omicidio erano state sempre lineari e costanti ed erano state confermate, in particolare, dalle dichiarazioni dell'esecutore materiale Francesco Vasile, oltre a trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di Pasquale Catroppa (secondo cui l'Ammendola, in carcere, gli aveva confessato di avere commesso gli omicidi; pag. 131 della sentenza della Corte d'assise di appello di Catanzaro).
Da ciò, in ogni caso, l'assenza di decisività di un errore che fosse caduto sulle circostanze relative al reperimento dell'arma dei delitti. 3.3. Da quanto si è esposto discende che le censure avanzate finiscono, in realtà, col mirare a ottenere una diversa valutazione della rilevanza delle medesime circostanze, in quanto ritenute idonee a provare l'inattendibilità del Torcasio e del Vasile, ed esulano perciò - e, per quanto si è detto, in ogni caso - dal perimetro applicativo del ricorso straordinario.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inam